Ufficio del processo e tirocinio forense: periodi cumulabili per la compiuta pratica

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Ufficio del processo e tirocinio forense: periodi cumulabili per la compiuta pratica

Praticanti avvocati: periodo lavorativo svolto a seguito dell'assunzione presso l'Ufficio per il processo riconosciuto ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica.

Nel testo del disegno di legge di conversione del Dl n. 17/2022 - cosiddetto "Decreto Bollette", passato all'esame del Senato dopo il voto di fiducia espresso dalla Camera - sono state introdotte, in sede referente, anche alcune modifiche concernenti le misure del provvedimento in materia di giustizia.

Praticanti avvocati: ricongiunzione periodo presso UPP 

I ritocchi hanno riguardato, in particolare, l'articolo 33 del Decreto legge, recante disposizioni relative alle assunzioni presso l'Ufficio del processo (UPP), effettuate nell'ambito delle procedure di reclutamento previste a supporto del PNRR.

L'articolo in esame già prevedeva, si rammenta:

  • il riconoscimento del periodo lavorativo svolto dopo l'assunzione anche ai fini del completamento del tirocinio formativo valido per la partecipazione al concorso per magistrato;
  • la previsione dell'incompatibilità tra l'attività prestata nell'ufficio del processo e la professione forense;
  • lo scorrimento delle graduatorie al fine di completare le assunzioni previste dal PNRR.

La norma è stata ora integrata con l'espressa previsione che riconosce, ai praticati avvocati, il periodo lavorativo svolto dopo l'assunzione presso l'UPP ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica.

In particolare, alla lettera a), capoverso 2-bis dell'articolo 33, è stato aggiunto il seguente periodo: "Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all’ufficio per il processo, anche nel caso in cui l’ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell’ordine presso il quale risulti iscritto".

Società cooperative edilizie di abitazione

Ulteriore novità che si segnala è costituita dall'introduzione, sempre nel corso dell'esame in sede referente, dell'articolo 28-bis, norma che inserisce, nella legge sulle cooperative, una specifica definizione di società cooperative edilizie di abitazione.

Nel dettaglio, sono considerate società cooperative edilizie di abitazione, le società cooperative costituite ai sensi dell’articolo 2511 e seguenti c.c. aventi come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale "la realizzazione e l’assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all’oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all’attività caratteristica delle cooperative di abitazione".

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