Ue: regolamento del programma Europa digitale
Pubblicato il 17 maggio 2021
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Con l’istituzione del programma "Europa digitale" l’Unione Europea si pone l’obiettivo di sostenere e accelerare la trasformazione digitale dell’economia, dell’industria e della società europee nonché migliorare la competitività dell’Europa nell’economia digitale mondiale.
A tale scopo è stato varato il regolamento UE n. 2021/694 del 29 aprile 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (L. 166/1) in data 11 maggio 2021.
Obiettivi del programma Europa digitale
Il fine che si vuole conseguire è:
a) di rafforzare e promuovere le capacità dell’Europa nei settori chiave delle tecnologie digitali tramite un’implementazione su vasta scala;
b) nel settore privato e nei settori di interesse pubblico, ampliare la diffusione e adozione delle tecnologie digitali europee fondamentali, promuovendo la trasformazione e l’accesso alle tecnologie digitali.
I cinque obiettivi specifici sono i seguenti:
- obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni;
- obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale;
- obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia;
- obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate;
- obiettivo specifico 5 - Implementazione e impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità.
Il programma sarà operativo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
Per il primo anno di attuazione del Programma viene istituita una rete iniziale di poli europei dell’innovazione digitale. Ogni Stato membro designa soggetti candidati conformemente alle sue procedure e alle sue strutture amministrative e istituzionali nazionali tramite una procedura aperta e competitiva in base a determinati criteri.
Il Programma è aperto alla partecipazione dei paesi terzi mediante associazione o associazione parziale.
Ammessi a partecipare al programma sono:
- soggetti giuridici stabiliti in uno stato membro o un paese o territorio d'oltremare ad esso connesso;
- altri soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione e le organizzazioni internazionali di interesse europeo.
Sono ammissibili al finanziamento solo le azioni intese a contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
I criteri di ammissibilità per le azioni da svolgere nell’ambito del Programma sono definiti nei programmi di lavoro.
Le sovvenzioni possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili.
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