Tutti i soci obbligati al contenzioso

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La V sezione della Ctp di Brindisi, con la sentenza n. 29/5/2009, accogliendo i principi della Cassazione in merito al contenzioso tributario nell’ambito delle Società di persone, ha spiegato che in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento posta alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società e associazioni, ex articolo 5 del Dpr 917/86, e la relativa imputazione dei redditi della società a ciascun socio comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci. Dunque, fra tutti i soci della società e la società si instaura un litisconsorzio necessario che di fatto accomuna tutti i soggetti nella cui sfera economica l’accertamento produca effetti. Pertanto, se tutte le parti hanno presentato ricorso autonomamente il giudice deve disporne la riunione: il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta.
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