Tutela Inail per ex beneficiari di reddito di cittadinanza: a quali condizioni?
Pubblicato il 15 settembre 2023
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Di grande attualità in queste settimane la tutela Inail prevista a favore degli ex beneficiari del reddito di cittadinanza e per i fruitori del Supporto per la formazione e il lavoro per la partecipazione ai Progetti Utili alla Collettività (PUC), nelle more del decreto previsto dall’articolo 6, comma 5 bis del Decreto lavoro.
E’ infatti del 4 settembre 2023 il Decreto direttoriale n. 272 con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha confermato l’estensione della copertura assicurativa Inail agli ex percettori di Rdc e ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro, il nuovo strumento previsto dal Decreto lavoro a supporto delle persone in difficoltà nell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
L’argomento è al centro del precedente articolo “PUC: tutela Inail anche ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro”, cui si rinvia.
Vediamo ora invece quanto chiarito dal Ministero del lavoro con la Nota n. 12462 del 12 settembre 2023.
Premio speciale unitario giornaliero
Come sopra accennato, con decreto direttoriale n. 272/2023 le coperture assicurative Inail sono state estese:
- ai beneficiari di reddito di cittadinanza la cui fruizione sia terminata nel 2023 e che aderiscano volontariamente ai PUC per un periodo massimo di sei mesi;
- ai beneficiari del Supporto formazione lavoro che partecipino volontariamente ai PUC nelle more della definizione del decreto di cui all’articolo 6 comma 5-bis del Decreto lavoro.
In tali casi trova quindi applicazione il Premio speciale unitario giornaliero per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della Determina Inail 3 gennaio 2020, n. 3.
Assicurazione Inail: chi paga?
Il finanziamento degli oneri assicurativi Inail per gli ex beneficiari di reddito di cittadinanza che partecipano ai PUC è a carico delle risorse del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione “Inclusione 2014-2020” per l’attuazione dell’operazione “PUC INAIL, considerata la possibilità di estendere i costi Inail anche alle persone che abbiano terminato la fruizione del Rdc nel 2023 che intendano partecipare su base volontaria ai PUC per un periodo non superiore a sei mesi, nonché ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro che richiedano di partecipare su base volontaria ai PUC nelle more della definizione del decreto di cui all’articolo 6 comma 5-bis del decreto lavoro.
NOTA BENE: Anche se l’obbligo di partecipazione ai PUC è limitato al periodo di fruizione del reddito di cittadinanza, le attività previste possono proseguire oltre la durata del beneficio economico e la copertura assicurativa Inail può operare in virtù del Decreto direttoriale citato n. 272 del 4 settembre 2023.
Piattaforma GePI, i controlli
L’attivazione e rendicontazione delle polizze Inail per gli ex beneficiari Rdc che partecipano ai PUC avviene esclusivamente tramite la piattaforma GePI, mentre l’assegnazione ai PUC può avvenire su GePI o su MyAnpal.
Peraltro, poiché per la misura del Supporto per la formazione e il lavoro l’effettiva partecipazione al PUC è una delle condizioni necessarie per l’erogazione del beneficio, è necessario:
- monitorare i progetti in scadenza e, ove necessario, procedere alla proroga;
- verificare le assegnazioni di beneficiari ai PUC al fine di chiudere le posizioni di coloro che non stanno più aderendo ai progetti;
- chiudere le posizioni dei beneficiari il cui progetto sia già scaduto;
- valutare le posizioni di coloro che stanno aderendo a progetti la cui data di fine progetto sia prossima alla scadenza, ed eventualmente di chiuderne le posizioni.
NOTA BENE: In attesa del nuovo decreto sui PUC i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro, con e senza una associazione attivata sul progetto durante una precedente domanda di reddito di cittadinanza, non possono essere sanzionati con provvedimento di decadenza (che comporta l’impossibilità di richiedere la misura se non sono decorsi sei mesi) per rifiuto di adesione al PUC, mancata partecipazione per più di 24 ore o abbandono.
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