Trust testamentario e imposta di successione. Chiarimenti
Pubblicato il 15 aprile 2024
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Con la risposta ad interpello n. 90 dell’11 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate offre alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta di successione in caso di trust testamentario.
Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria si occupa per la prima volta della fiscalità del trust testamentario, che si concretizza nell’apporto di patrimonio in un trust tramite testamento.
La risposta n. 90/E, dunque, scioglie il dubbio relativo alle modalità di presentazione della dichiarazione di successione di un trust, che è stato istituito in Italia nel 2021 dalla disponente, residente in Italia.
Il caso
In particolare, il caso di specie si riferisce ad un trust che è stato istituito da una persona fisica residente in Italia, nel 2021, e che era regolato dalla legge di Jersey del 1984.
Il beneficiario del trust è il figlio della disponente o, in sua mancanza, il coniuge dello stesso o, in sua mancanza, una Fondazione.
La disponente, deceduta nel 2022, con testamento pubblico aveva istituito suo erede universale il trust.
Il patrimonio della disponente è composto da beni immobili situati in Italia e da beni mobili.
Il trustee, cioè colui che gestisce i beni vincolati nel trust a salvaguardia dei beneficiari, è anche colui che è tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione. A tal fine, ha incaricato un notaio di porre in essere i relativi adempimenti e, pertanto, chiede chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione della dichiarazione di successione.
In particolare, ciò che interessa in questo caso sono le modalità di presentazione della citata dichiarazione di successione, ossia sapere se:
- tale adempimento doveva essere espletato per via telematica;
- oppure, come prospettato dallo stesso istante sulla base della risposta alla FAQ pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 5 aprile 2023, tramite il modello cartaceo da consegnarsi all’ufficio competente in base all’ultimo domicilio del de cuius.
Cosa è il trust e quale imposizione sconta
Nella risposta n. 90/E/2024, l’Agenzia parte dal definire l'istituto del trust che ha trovato ingresso nell'ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364 ed è in vigore dal 1° gennaio 1992.
Si definisce trust il rapporto in virtù del quale un determinato soggetto (definito disponente o settlor) trasferisce a un altro soggetto (denominato trustee) alcuni beni perché egli li amministri nell’interesse di uno o più eventuali beneficiari (cui saranno successivamente ritrasferiti) o per un determinato scopo.
Ai sensi della citata Convenzione, le caratteristiche essenziali del trust sono:
- i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
- i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;
- il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.
Dal punto di vista dell’imposizione indiretta, l’Agenzia delle Entrate ricorda che:
- in via generale, l'atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust e gli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust, non sono assoggettati all'imposta sulle successioni e donazioni, poiché (secondo l’orientamento della Corte di cassazione) tali atti non comportano l'attribuzione definitiva dei beni al trustee che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un ritrasferimento ai beneficiari del trust;
- al contrario, solo gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'articolo 2, comma 47, DL n. 262/2006;
- le formalità e le volture catastali connesse agli atti con cui il disponente effettua la dotazione degli immobili o diritti reali immobiliari al trust al momento della costituzione del vincolo di destinazione scontano le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa;
- viceversa, invece, le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza di atti di attribuzione di beni immobili o diritti reali immobiliari dal trustee ai beneficiari sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
Trust testamentario, modalità di presentazione e imposizione
Nella risposta n. 90/E, l’Agenzia specifica che i richiamati principi generali relativi alle imposte di successione, donazione, ipotecaria e catastale trovano applicazione anche quando la dotazione del trust avvenga mortis causa, in forza di testamento, come accaduto nel caso dell’interpello.
Richiamando alcune pronunce di legittimità, dunque, l’Agenzia ritiene che nel caso di specie, la dotazione del trust realizzata mediante l’istituzione di erede del medesimo, non integrando il presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazione, doveva scontare solo le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Inoltre, tenuto conto che la dichiarazione di successione non risulta attualmente inviabile per via telematica con il calcolo delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, è possibile effettuare l'adempimento dichiarativo mediante la presentazione del modello 4 cartaceo rivolgendosi presso l'ufficio territoriale competente in base all'ultimo domicilio del de cuius, come indicato nella FAQ del 5 aprile 2023.
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