Dichiarazione di successione telematica per lascito al trust: regole
Pubblicato il 28 marzo 2023
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 28 marzo 2023, una Faq (nella sezione “Dichiarazione di successione”) riguardante la procedura telematica per l’invio della dichiarazione quando è coinvolto un trust.
Si chiede, nello specifico, se in caso di lascito testamentario a favore di un trust, il trustee può trasmettere la dichiarazione di successione tramite la procedura telematica.
Dichiarazione di successione telematica in caso di trust
Nel merito, l’Agenzia afferma che anche il trustee può trasmettere la dichiarazione di successione tramite la procedura telematica delle Entrate, purchè risulti essere l’unico beneficiario del testamento.
Infatti, viene fatto presente che nel quadro EA non è possibile inserire altri codici fiscali di soggetti eredi o legatari diversi da quello del trustee – dichiarante.
Dunque, l’applicazione prevede che il trustee possa essere soltanto una persona fisica, tranne nei seguenti casi:
- se il beneficiario finale non è identificato o identificabile;
- se il beneficiario finale è una persona fisica e non ha rapporti di parentela con il defunto;
- se il beneficiario finale è diverso da una persona fisica.
Nelle ipotesi suddette sarà possibile indicare nel rigo 1 del quadro EA anche un trustee diverso da una persona fisica.
Altresì, non è previsto che un medesimo soggetto possa rivestire allo stesso tempo il ruolo di trustee e quello di beneficiario finale.
NOTA BENE: Quando non è possibile procedere a mezzo di dichiarazione telematica, occorre rivolgersi all’ufficio territoriale competente, in base all’ultimo domicilio del de cuius, per presentare la dichiarazione tramite il modello 4.
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