Trust revocabile, redditi imputati al trust stesso

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Nelle ipotesi di trust cosiddetto “revocabile”, fino a quando il trust non viene revocato,”i relativi redditi non potranno essere imputati al disponente, figurando l'obbligo impositivo in capo al trust stesso”.

Ed infatti, solo a decorrere dalla revoca, sia pure “ad nutum”, i redditi saranno tassati in capo al disponente.

E' questo il contenuto della sentenza della Commissione tributaria di Brescia n. 339/10/14 della Ctp di Brescia.
Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 14 – Trust con revoca - Fuoco

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