Trust con imposta di successione all’atto traslativo
Pubblicato il 31 maggio 2018
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E’ corretta l’applicazione al trust dell’imposta di successione e donazione qualora si produca un trasferimento della proprietà dei beni vincolati a favore di soggetti beneficiari diversi dal disponente.
Lo ha affermato la Corte di cassazione con sentenza n. 13626 del 30 maggio 2018, nel cui testo è stata sottolineata la legittimità dell’applicazione al trust dell’imposta prevista dal TU n. 346/90 qualora, come nel caso specificamente esaminato, “il trasferimento a favore dell’attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento”.
Per i giudici della Sezione tributaria civile, infatti, ai fini dell’applicazione di detta imposta assumono rilievo, coerentemente con la natura e l’oggetto del tributo, “i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi in vicende non onerose, collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro”.
No a imposta di registro in misura fissa, avviso di liquidazione confermato
Nella vicenda di specie, è stato confermato l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto al notaio rogante il pagamento dell’imposta di successione e donazione nella misura dell’8% in relazione ad un atto istitutivo di trust.
Con questo atto, la società disponente, una Spa, aveva costituito in trust alcune sue quote di partecipazione in società a responsabilità limitata, con lo scopo di alienare tali quote e proporzionalmente provvedere al pagamento dell’esposizione debitoria della disponente medesima. Nel fare ciò aveva assolto, in sede di autoliquidazione, al versamento dell’imposta di registro in misura fissa.
Tuttavia, la tassazione operata in sede di autoliquidazione era stata ritenuta scorretta dall’Ufficio finanziario che aveva, quindi, notificato l’avviso di liquidazione in oggetto, sulla base del disposto degli articoli 2, comma 47 e 49 lettera c) del D.L. n. 262/2006 che sottopone all’imposta di donazione la costituzione di vincoli di destinazione, con applicazione dell’aliquota dell’8%, trattandosi di beni devoluti a soggetti diversi da quelli previsti nelle lettere a), a bis) e b).
Tassazione, quest’ultima, confermata dalla Suprema corte, la quale ha, quindi, rigettato il ricorso per cassazione promosso dal notaio.
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