Truffa aggravata se la persona offesa è anziana
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 02 novembre 2010
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La Corte di cassazione, con sentenza n. 35997
del 7 ottobre 2010, ha accolto il ricorso presentato dal Pubblico
ministero avverso la decisione con cui il Tribunale del riesame di
Venezia aveva escluso l'applicabilità dell'aggravante di cui
all'articolo 61, numero 5 del Codice penale - “l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”
- in capo a quattro persone accusate di truffa aggravata nei confronti
di diversi anziani cui facevano credere di voler devolvere in
beneficenza una cospicua somma di denaro e di necessitare, a tal fine,
di un importo da depositare presso un notaio che, anticipato dalle
vittime, avrebbe procurato loro una cospicua somma di denaro.
Secondo
la Corte, alla luce della modifica testuale dell'articolo 61 a seguito
della Legge 94 del 2009, deve ritenersi che l'avere approfittato di
circostanze di tempo, di luogo o di persone tali da ostacolare la
pubblica o privata difesa debba essere specificamente valutato anche in
riferimento all'età senile della persona offesa “avendo voluto il
legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano
nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente
trae consapevolmente vantaggio”.
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