Tributi locali. Delibere e tariffe, i termini per la pubblicazione

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Tributi locali. Delibere e tariffe, i termini per la pubblicazione

Con una comunicazione pubblicata nel sito, il DF rende noti gli adempimenti in materia di trasmissione di aliquote e delibere da parte degli enti locali per l'anno 2021.

Detta trasmissione è importante visto che senza l’adempimento in parola le delibere non acquisiscono efficacia.

Imu e Tari

Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti di Imu e Tari, relativi all’anno 2021, devono essere trasmesse, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021. Ciò per permettere al Mef di procedere alla successiva pubblicazione nel sito finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021.

L’inadempimento comporta l’applicazione di aliquote e regolamenti vigenti nell'anno 2020.

Imu - Si richiede di inserire il testo dell’atto, si precisa, e non il prospetto delle aliquote, il cui modello dovrà essere approvato con decreto del Mef.

Tari – Non è previsto l’invio della delibera di approvazione del Pef (piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani); tuttavia, se viene inviata verrà comunque pubblicata, per assicurare una pubblicità meramente informativa.

Addizionale comunale all’IRPEF

Diversa la data per la trasmissione dei provvedimenti in materia di addizionale comunale all’IRPEF, anno 2021. Le relative delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti devono essere inserite nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 20 dicembre 2021. La conseguente pubblicazione con efficacia costitutiva nel sito finanze.gov.it avverrà lo stesso 20 dicembre 2021.

Altri tributi

Per quanto riguarda l’imposta di soggiorno e il contributo di sbarco, le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti vanno inseriti nel Portale del federalismo fiscale, affinché il Mef proceda, entro i successivi quindici giorni lavorativi, alla pubblicazione nel sito finanze.gov.it. Tali atti hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate non devono essere trasmessi al Mef e non vengono pubblicati.

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