Trattenute su pensioni, recupero crediti in favore di soggetti terzi

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Trattenute su pensioni, recupero crediti in favore di soggetti terzi

Con il Messaggio n. 3187 del 22 settembre 2021, l’INPS ha fornito molteplici chiarimenti relativamente al recupero dei crediti erariali a seguito di sentenze di condanna della Corte dei Conti. In particolare è stato precisato che alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti nei confronti dei responsabili per danno erariale provvede l'Amministrazione o l'Ente titolare del credito - attraverso l'Ufficio designato - a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, avviando l'azione di recupero del credito mediante una delle seguenti modalità di riscossione:

  • recupero in via amministrativa;
  • esecuzione forzata di cui al Libro III del Codice di procedura civile;
  • iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali.

Il recupero è effettuato su tempestiva richiesta dell'Ufficio che ha in carico il credito, alla quale l'Ufficio o l'Ente erogatore della prestazione dà esecuzione immediata. Il debitore può chiedere, tuttavia, di procedere al versamento diretto in Tesoreria delle somme da lui dovute, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio indicata dall'Ufficio procedente.

Recupero crediti su pensioni, principi generali

Nell’ambito delle attività finalizzate al pagamento mensile delle pensioni, l’INPS deve gestire, tra le altre, quelle correlate ai rapporti obbligatori a carico dei titolari dei trattamenti pensionistici.

Tali attività, in presenza di situazioni debitorie di diversa natura a carico dei pensionati, possono concretizzarsi nel recupero dei relativi crediti da parte dell’Istituto, mediante il prelievo diretto di quote di pensione e il versamento delle stesse ai rispettivi creditori.

Posto che titolari del credito possono essere l’INPS o soggetti terzi, in entrambi i casi l’attribuzione all’Istituto del potere impositivo, per effetto del quale viene eseguito il prelievo su pensione, deve sempre trovare la propria fonte in disposizioni di legge o deve essere effettuato in attuazione di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Per quanto concerne, in particolare, il recupero dei crediti vantati da soggetti terzi, l’Istituto svolge tale attività, in via di principio, assumendo una posizione di terzietà rispetto al rapporto principale sussistente tra il pensionato debitore e il soggetto titolare del credito.

Il prelievo può essere conseguente a fatti giuridici non di natura negoziale, come nei casi di:

  • rapporto di sostituzione tra l’Amministrazione finanziaria e l’Istituto per il prelievo delle imposte a carico del pensionato nella sua qualità di contribuente;
  • sentenza di condanna dell’Autorità giudiziaria ovvero ordinanza di assegnazione giudiziale conseguente ai processi di esecuzione forzata presso terzi, in virtù dei quali l’Istituto è chiamato ad adempiere nella qualità di terzo pignorato;
  • provvedimento di assegnazione giudiziale di quote di pensione (ad esempio, per corresponsione degli assegni divorzili).

Trattenute su pensioni, recupero crediti per danno all’erario

L’INPS può essere chiamato al recupero del credito per danno erariale azionato dall’Amministrazione o Ente creditore in via amministrativa o con esecuzione forzata nel caso di pignoramento presso terzi.

L’Amministrazione o l’Ente pubblico che vanti nei confronti dei pensionati debitori uno o più crediti azionabili mediante tale modalità dovrà trasmettere, esclusivamente a mezzo PEC, una richiesta alle Direzioni regionali e/o di coordinamento metropolitano competenti per territorio e per materia, allegando la documentazione comprovante il diritto a ottenere, per il tramite dell’Istituto, la soddisfazione, anche parziale, della pretesa creditoria.

In particolare, è necessario trasmettere i seguenti elementi informativi:

  • dati anagrafici del pensionato debitore;
  • codice fiscale del pensionato debitore;
  • ogni altra informazione utile a individuare il pensionato debitore; importo complessivo da recuperare;
  • coordinate bancarie/postali di versamento e relativo codice fiscale/partita IVA dell’intestatario del conto;
  • copia della sentenza di condanna munita di formula esecutiva;
  • atto dell’Amministrazione procedente indicante la volontà di agire in via amministrativa;
  • eventuale piano di rateizzazione del debito, concordato con il debitore e approvato dal Pubblico Ministero competente.

Le richieste sprovviste degli elementi suddetti, indispensabili a individuare il soggetto debitore e a confermare la natura del credito vantato, non potranno essere prese in considerazione da parte dell’INPS, con conseguente esonero di qualsivoglia responsabilità da parte dello stesso.

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