Trattamento straordinario di integrazione salariale. Le istruzioni

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Trattamento straordinario di integrazione salariale. Le istruzioni

A seguito dell’entrata in vigore, in data 24 settembre 2015, del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 24 del 5 ottobre 2015, ha fornito indicazioni sul trattamento straordinario d’integrazione salariale.

Infatti, nell’abrogare gli articoli 1, 2 e da 12 a 14 della Legge n. 223 del 23 luglio 1991, e il DPR n. 218 del 10 giugno 2000, il D.Lgs. n. 148/2015 ha contestualmente introdotto nuove disposizioni in materia di trattamento straordinario d’integrazione salariale relative a:

  • causali d’intervento;
  • durata del trattamento;
  • procedimento amministrativo per la concessione.

La circolare in questione si sofferma su:

  • decorrenza delle nuove regole;
  • campo di applicazione;
  • durata massima complessiva dei trattamenti;
  • causali d’intervento e durata massima di concessione del trattamento;
  • Trattamento di fine Rapporto;
  • contributo addizionale;
  • procedimento amministrativo.

La domanda

La domanda di concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale deve essere presentata, telematicamente, per tutte le causali d’intervento, entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale e deve essere corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.

Per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, nell’istanza di concessione l’azienda deve comunicare, altresì, il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l’unità produttiva oggetto dell’intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

Chiarisce il Ministero che la domanda di concessione deve essere inviata contestualmente, tramite il canale “CIGSonline”, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. - Divisione IV - e alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per territorio.

Tuttavia, nelle more della predisposizione dei nuovi modelli e delle relative schede tecniche, le imprese potranno avvalersi dei modelli attualmente in uso, per quanto compatibili ed integrandoli laddove necessario.

Nello specifico, con riferimento a tutte le causali l’istanza dovrà essere corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, e per le causali di crisi e riorganizzazione aziendale, l’istanza dovrà essere integrata anche con l’indicazione del numero dei lavoratori mediamente occupati presso l’unità produttiva o le unità produttive oggetto dell’intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 47 - Cigs, il lavoratore a tempo vale «uno» - Cannioto, Maccarone

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