Trasparenza, perdite inefficaci

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Le istruzioni al quadro RN si sono adeguate alle nuove regole, che vedono a partire da Unico 2008 l’impossibilità per i soci delle società trasparenti di compensare le perdite anteriori al regime con il reddito della partecipata. Fino allo scorso anno, invece, nel consolidato fiscale esisteva un divieto assoluto di apportare al gruppo perdite anteriori all’avvio del regime, mentre nella trasparenza l’impedimento era riferito solo alla partecipata trasparente e non ai suoi soci. A questi ultimi, infatti, era consentito abbattere il reddito attribuito dalla partecipata con proprie perdite pregresse, con possibilità di effettuare manovre elusive basate sull’allocazione delle società trasparenti presso società del gruppo con perdite altrimenti inutilizzabili. Con il Dl 223/06 questa facoltà è stata eliminata: quindi, a partire dall’esercizio iniziato successivamente al 4 luglio 2006, i risultati negativi maturati dai soci prima dell’avvio del regime non sono compensabili altro che per il reddito complessivo che eccede quello assegnato dalla partecipata. La disposizione riguarda solo le perdite maturate prima dell’avvio del regime, mentre restano interamente compensabili, anche con redditi di trasparenza, le perdite conseguite successivamente. Nelle istruzioni di Unico 2008 vengono inseriti ulteriori limiti all’utilizzo delle suddette perdite, derivanti sia da modifiche normative che da nuove istruzioni ministeriali. I nuovi limiti alla compensazione di perdite di società di persone da parte di soci di società di capitali non trovano, invece, ancora applicazione; esse scatteranno solo dall’esercizio 2008.
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