Trasparenza bancaria assicurata

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Stabilisce il Garante della privacy – decisione n. 1541439 del 2008 – che i familiari del correntista deceduto devono avere accesso ai dati sui suoi conti correnti. Quand’anche l’estrazione dei dati risultasse ardua, è previsto che il riscontro alla richiesta dell’interessato avvenga anche attraverso esibizione o consegna in copia di atti e documenti. Soprattutto, l’esercizio del diritto come tutelato nel codice della privacy va garantito gratuitamente e non può essere condizionato alle regole del Testo unico in materia bancaria e creditizia (Tub).
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 – Trasparenza bancaria assicurata – Ciccia

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