Trasmissione telematica corrispettivi, rinvio fase transitoria. Chiarimenti Assonime

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Trasmissione telematica corrispettivi, rinvio fase transitoria. Chiarimenti Assonime

Analizzate da Assonime le ultime novità normative in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

La circolare n. 27 dell’8 novembre 2020 fa il punto sulle novità più importanti che hanno interessato di recente la materia, soffermandosi in particolar modo sugli aspetti riguardanti la cosiddetta "fase transitoria".

Trasmissione telematica corrispettivi, normativa

Il Dlgs n. 127/2015 all’articolo 2, comma 1, disciplina la regola generale propria delle operazioni di commercio al minuto in locali aperti al pubblico e di quelle assimilate (articolo 22 del Dpr n. 633/1972), prevedendo l’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, in luogo dei vecchi scontrini e ricevute fiscali, “sopravvissuti” solo per operazioni residuali.

Tale obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri era stato previsto dal 1° luglio 2019 per i soggetti IVA il cui volume d’affari realizzato nel 2018 supera 400.000 euro, e dal 1° gennaio 2020 per i restanti soggetti.

Una prima proroga per i soggetti di minori dimensioni (esercenti con volume d’affari 2018 non superiore a 400.000 euro) era stata fissata al 1° luglio 2020.

L’insorgere dell’emergenza economica collegata al diffondersi della pandemia da Covid-19, ha portato il legislatore a posticipare nuovamente la suddetta “fase transitoria”.

E’ stato proprio il Decreto Rilancio, all’articolo 140, a differire dal 1° luglio 2020 al prossimo 1° gennaio 2021 l’applicazione “a regime” della disciplina della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, riguardante gli esercenti il commercio al minuto e le altre attività assimilate di cui all’art. 22 del Dpr n. 633/1972.

Trasmissione telematica dei corrispettivi, rinvio fase transitoria

Proprio a causa delle difficoltà causate dall’emergenza epidemiologica, infatti, le semplificazioni previste per i soggetti di minori dimensioni sono state posticipate di ulteriori sei mesi, con lo slittamento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati nei modi ordinari (mediante i registratori telematici o la procedura web delle Entrate) al 1° gennaio 2021.

Il rinvio al mese di gennaio 2021 ha riguardato, oltre alla proroga della “fase transitoria”, anche:

  • il differimento dell’obbligo di invio dei dati dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria;

  • il rinvio della “Lotteria degli scontrini”;

  • la definizione di nuove specifiche tecniche di trasmissione dei dati;

  • le cessioni di carburanti per motori.

Trasmissione telematica dei corrispettivi, aspetti ancora dubbi

Assonime, nella circolare n. 27/2020, analizza gli aspetti ancora dubbi della disciplina, facendo seguito alle precedenti circolari nn. 14 e 24 del 2019.

Nello specifico, nel nuovo documento vengono presi in rassegna alcuni aspetti di carattere generale riguardanti, fra l’altro:

  • la determinazione del volume d’affari;

  • l’individuazione dei soggetti coinvolti nell’adempimento;

  • l’emissione del documento commerciale;

  • i rapporti tra la trasmissione telematica dei corrispettivi e l’emissione della fattura;

  • le condizioni per usufruire del credito d’imposta previsto dalla disciplina in parola;

  • le sanzioni applicabili.

Uno degli punti ancora incerti evidenziati da Assonime riguarda i cosiddetti forfetari.

Anche se l’Agenzia delle Entrate (ciroclare n. 3/2020) aveva precisato che l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi riguarda anche gli esercenti in regime forfetario, non era stata altrattanto chiara sul fatto che lo stesso obbligo dovesse applicarsi anche agli altri soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica, come i soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia.

Inoltre, anche con riferimento a coloro che emettono una fattura immediata, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, per i quali non sussiste l’obbligo di emissione del documento commerciale, non è ancora stato chiarito se tali esercenti, al momento della consegna del bene o dell’ultimazione del servizio, debbano rilasciare altro tipo di documentazione.

Infine, come emerso anche in sede di Telefisco 2020, sembrerebbe che gli esercenti esonerati dalla fatturazione elettronica possano sostituire l’invio dei corrispettivi con l’emissione volontaria di sole fatture analogiche.

Questa soluzione non è stata, però, ancora ufficializzata, così come gli altri interrogativi non sono stati ancora chiariti dall’Amministrazione finanziaria.

Pertanto, Assomine auspica nella sua circolare che arrivi presto una conferma su tali aspetti controversi.

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