Invio telematico dei corrispettivi. Partenza differenziata

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Invio telematico dei corrispettivi. Partenza differenziata

Il D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2017, in particolare per i commercianti al minuto e soggetti assimilati (art. 22, del D.P.R. n. 633/72), la possibilità per opzione di poter inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Le modalità attuative di tale adempimento sono state definite dalla stessa Agenzia con il Provvedimento del 28 ottobre 2016, inoltre importanti modifiche sono state apportate dal D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 (Collegato alla Legge di Bilancio 2019).

A partire dal prossimo primo gennaio 2020, entrerà in vigore l’obbligo per i sopra citati soggetti di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Tale obbligo viene, inoltre, anticipato al primo luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.

La norma fa un generico riferimento al superamento di tale limite (400.000 euro), senza specificare il relativo periodo, ma risulta chiaro che il riferimento andrà effettuato al volume conseguito nel 2018 desumibile dalla dichiarazione Iva 2019.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti ad essi equiparati, come anche confermato in recenti risposte dell’Agenzia delle Entrate ad alcuni interpelli (Interpello n. 9/2019 e n. 14/2019), è attuabile su base:

  • volontaria, previo esercizio dell’opzione entro il 31 dicembre 2018;
  • obbligatoria, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro e, dal 1° gennaio 2020, per tutti coloro che effettuano le operazioni di commercio al minuto e quelle ad esse equiparate
  • obbligatoria, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

 

Particolari ambiti applicativi

In merito all’ambito di applicazione dell’adempimento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le imprese che ad esempio operano nella grande distribuzione (GDO) non possono più effettuare l’invio telematico dei corrispettivi in base all’art. 1, commi da 429 a 432, della Legge di Bilancio 2005, ma rientrano tra i soggetti che dal 1° luglio 2019 o dal 1° gennaio 2020 dovranno inviare i dati dei corrispettivi con le modalità previste nel provvedimento del 28 ottobre 2016 dall’Agenzia.

Tali soggetti potevano, comunque, esercitare l’opzione entro il 31 dicembre 2018.

Per i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi con l’utilizzo di apparecchi di distribuzione automatica, c.d. “vending machine” l’obbligo di trasmettere telematicamente i relativi dati è stato introdotto dal 1° aprile 2017 per i distributori con porta di comunicazione e dall’1° gennaio 2018 per i distributori senza porta di comunicazione.

Per quanto concerne, invece, le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per l’invio dei corrispettivi, va fatto riferimento al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018, in base alla quale, dal 1° luglio 2018, i gestori di impianti di distribuzione ad elevata automazione sono tenuti ad inviare telematicamente i dati all’Agenzia delle Dogane con periodicità mensile.

 

Per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018, diventando l’adempimento un obbligo a partire dal 2020.

Operativamente non vi saranno conseguenze, in quanto i soggetti che attualmente inviano i corrispettivi per opzione, hanno già assolto gli adempimenti richiesti e l’invio dei dati per opzione non differisce da quello previsto per obbligo.

L’invio telematico dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l’obbligo di:

  • certificazione fiscale dei corrispettivi con l’emissione dello scontrino fiscale ovvero della ricevuta fiscale (in sostituzione, per rappresentare anche ai fini commerciali, le operazioni” è prevista l’emissione del “documento commerciale”);
  • annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24, DPR n. 633/72.

 

NB!Si evidenzia che comunque le informazioni del registro dei corrispettivi continuano ad essere necessarie per poter effettuare le liquidazioni Iva nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini delle imposte.

 

Il documento commerciale è quel documento idoneo a rappresentare le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, che può assumere anche rilevanza ai fini fiscali (ad esempio per la detrazione o deduzione di determinate spese).

Può essere emesso in formato cartaceo o in formato elettronico (previo accordo con il destinatario) e in quest’ultimo caso deve essere garantita l’autenticità e l’integrità del contenuto del documento.

Nel documento dovrà apparire:

  • data e ora di emissione e numero progressivo;
  • dati identificativi del cedente, prestatore;
  • ubicazione dell’esercizio;
  • dati identificativi dell’acquirente o committente;
  • descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi;
  • ammontare del corrispettivo, di quello pagato e dell’Iva;
  • aliquota applicata o la natura dell’operazione (esclusa, esente, non imponibile);
  • eventuale ammontare dell’importo detraibile o deducibile ai fini fiscali.

Per i documenti relativi:

  • alla vendita, va indicata anche la modalità di pagamento ovvero la mancata riscossione dei corrispettivi;
  • ad un reso, va riportato il numero del documento commerciale al quale si riferisce il reso o che si intende annullare.

Il documento commerciale, nei casi previsti, ha anche efficacia ai fini fiscali, in quanto consente la deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi o la deduzione/detrazione Irpef prevista per le persone fisiche. Consente anche l’emissione della fattura differita (ex art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72).

 

Attività che rientrano nell’adempimento

Nell’adempimento in esame rientrano, in particolare, le cessioni di beni da parte di commercianti al minuto in locali aperti al pubblico, spacci interni, per corrispondenza, a domicilio, in forma ambulante, le prestazioni alberghiere, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi (bar, ristoranti), nelle mense aziendali, le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti.

Il MEF può prevedere, con decreto, specifici esoneri dall’adempimento in ragione della tipologia di attività esercita e individuare delle zone, in base al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati, nelle quali le cessioni di beni o prestazioni di servizi sopra elencate potranno continuare ad essere documentate con scontrino o dalla ricevuta fiscale.

Ai sensi del comma 6-quater del citato art. 2, introdotto dal D.L. n. 119/2018, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere all’obbligo in esame attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS.

 

Memorizzazione e trasmissione dei dati

Il comma 3 dell’art. 2 del D.lgs 127/2015 dispone che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi va effettuata mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, ovvero con registratori telematici atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input.

Per i fini in esame, il registratore telematico deve essere attivato e “messo in servizio” da un laboratorio abilitato dall’Agenzia delle Entrate.

Prima delle operazioni di attivazione del registratore telematico, è necessario che l’esercente provveda ad accreditarsi mediante una procedura dedicata disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

 

L’esecuzione di tali operazioni può essere delegata al proprio consulente fiscale o intermediario, con la stessa funzione prevista per l’accreditamento.

 

Il registratore telematico risulta censito quando il tecnico abilitato, in fase di richiesta di attivazione, ottiene esito positivo alla “Richiesta di Certificato Dispositivo” che viene quindi generato, mentre risulta “attivato” nel momento in cui la richiesta di attivazione è accettata dall’Agenzia delle Entrate.

In questa fase, il registratore telematico “censito” è associato alla partita Iva dell’esercente “titolare” dei corrispettivi.

Il registratore si considera “in servizio” nel momento in cui viene utilizzato per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’effettuazione del primo invio di dati.

 

NB! - Fino al 30 giugno e al 31 dicembre 2019 (in base all’ammontare del volume d’affari), il registratore telematico può essere utilizzato come un “ordinario” registratore di cassa, con l’osservanza della relativa disciplina.

 

In caso di sostituzione o attivazione “anticipata” rispetto alla decorrenza dell’obbligo di invio dei dati, è possibile, per alcuni registratori, impostare la data di messa in servizio, in modo da consentire il passaggio automatico dalla modalità “misuratore fiscale” alla modalità “registratore telematico”.

In assenza di detta funzionalità, per la “messa in servizio” di un registratore telematico è necessario l’intervento del tecnico abilitato.

 

NB! - Le suddette operazioni (attivazione, disattivazione, messa in servizio, verifica periodica) sono comunicate telematicamente dal registratore stesso all’Agenzia delle Entrate, ottenendo così un censimento automatico degli apparecchi e delle operazioni compiute sugli stessi. L’attivazione si conclude con il rilascio di un QRCODE.

 

La trasmissione telematica è effettuata direttamente dal registratore telematico che, al momento della chiusura giornaliera, genera un file XML, che viene sigillato elettronicamente e trasmesso all’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui la ricezione del file da parte dell’Agenzia delle Entrate è completata e ciò è attestato mediante l’esito di ricezione.

In caso di esito negativo, le informazioni si considerano non trasmesse e si può ri-effettuare l’invio entro cinque giorni lavorativi da quando viene ricevuta la comunicazione di scarto.

In caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore, l’annotazione dei corrispettivi deve essere eseguita su un altro apposito registro tenuto anche in modalità informatica.

 

Utenti “multicassa”

La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, va effettuata direttamente dal registratore telematico e per gli esercenti che operano con almeno 3 punti cassa per singolo punto vendita, le specifiche tecniche prevedono che la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa possa essere effettuata mediante un unico “punto di raccolta”.

Il punto di raccolta può essere costituito da un registratore telematico collegato ai singoli punti cassa che funge da “server”, collocato nel singolo punto vendita.

In tali casi deve essere predisposto un protocollo di scambio dei dati interno che garantisca un adeguato livello di inalterabilità e confidenzialità dei dati scambiati.

Per chi opera con più punti cassa (almeno 3), in caso di memorizzazione e trasmissione dei dati tramite un registratore collegato al server (registratore), anziché autonomamente per singolo punto cassa, è richiesta la certificazione annuale del bilancio di esercizio e la conformità dei processi contabili e amministrativi effettuata da una società di revisione.

 

Credito d’imposta per i registratori telematici

In considerazione del fatto che, per assolvere l’adempimento in esame, i soggetti interessati si trovino a dover (in alternativa) acquistare un nuovo misuratore fiscale con le funzioni di registratore telematico o adattare, ove possibile, quello già in uso, la normativa prevede il riconoscimento di un contributo, sotto la classica forma di credito d’imposta, pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo (per ogni strumento) di 250 euro in caso di acquisto di un nuovo registratore e di 50 euro in caso di adattamento di quello già esistente.

Il credito d’imposta è ovviamente utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti, mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

 

Possibili casi di esonero dell'invio telematico

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la certificazione fiscale mediante rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale, rimane comunque l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

La normativa (comma 1 articolo 2 del D.Lgs. 127/2015) stabilisce che, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, possono essere previsti specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi in ragione della tipologia di attività esercitata.

Con riferimento a tale possibilità, è stato di recente dato avvio ad una consultazione pubblica per l’individuazione dei possibili esoneri, con facoltà per le associazioni di categoria di fornire le proprie osservazioni. La consultazione è terminata lo scorso 26 aprile 2019.

Tra le proposte di esonero individuate dalle principali associazioni di categoria, in primo luogo, viene fatto riferimento ai soggetti che, in virtù della peculiarità dell’attività svolta, sono già oggi esonerati dalla certificazione fiscale, ai sensi dell’articolo 2 D.P.R. 696/1996, oppure documentano le operazioni in base a discipline settoriali.

L’esonero ha in ogni caso l’obiettivo di agevolare quegli operatori per i quali il rispetto dell’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, nei tempi e secondo le modalità previste, si sarebbe tradotto in un onere eccessivo e sproporzionato rispetto al fine di controllo.

L’articolo 2 comma 1, del D.Lgs. 127/2015 prevede con la doppia data un ingresso graduale al nuovo adempimento, coinvolgendo prima i soggetti più strutturati (con volume d’affari superiore a 400.000 euro) e, poi, tutti gli altri.

Non è chiaro se la norma faccia riferire tale limite solo alle operazioni di commercio al minuto e assimilate, cosicché l’obbligo di trasmissione telematica dovrebbe scattare (forse) anche per quei soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro derivante principalmente da operazioni soggette a fatturazione.

Sarà necessario in merito un preciso chiarimento, in particolare sul fatto che il volume d’affari di 400.000 euro si riferisce alle sole operazioni di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972, con esclusione dell’obbligo per i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni soggette a fatturazione e che solo in piccola parte effettuano operazioni soggette a certificazione fiscale.

 

 

Quadro Normativo

D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015

D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018

Provvedimento Agenzia Entrate del 28 ottobre 2016

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