Trasferimento d’azienda e legittimato passivo in caso di licenziamento

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Con la sentenza n. 26401 del 16 dicembre 2014, la Corte di Cassazione si è occupata della legittimazione passiva in un caso di licenziamento intimato anteriormente ad un trasferimento di ramo d’azienda, quando il lavoratore era alle dipendenze del cedente.

Nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’Appello affermando il seguente principio di diritto:

"In tema di trasferimento d'azienda, l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., in capo al cessionario. Il cessionario è pertanto legittimato passivamente rispetto alla domanda di impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore”.

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