Trasferimenti in ottemperanza alla sentenza di divorzio esenti dalle imposte ipotecarie e catastali

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Con sentenza n. 46/11/13 depositata il 12 marzo 2013, la Commissione tributaria regionale di Milano ha confermato la decisione con cui i giudici provinciali avevano accolto il ricorso presentato da due ex coniugi avverso l'avviso di liquidazione agli stessi notificato dall'agenzia delle Entrate; quest'ultima, in particolare, aveva ritenuto dovuta l'imposta di registro ipotecaria e catastale sui trasferimenti immobiliari della nuda proprietà effettuati dalla coppia in favore del figlio.

I due contribuenti si erano opposti sostenendo che il trasferimento era avvenuto in ottemperanza alla sentenza di divorzio, e come tali, i diritti trasferiti al figlio, dovevano ritenersi esenti da imposte di registro ipotecarie e catastali.

Per contro, l'Ufficio riteneva che l'accordo delle parti non fosse finalizzato allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, bensì solo occasionalmente generato dalla separazione stessa. Per questo aveva chiesto la riforma della sentenza emessa in primo grado.

Doglianza non accolta dai giudici della Commissione tributaria regionale i quali hanno, per contro, rilevato come, nella specie, il notaio, su richiesta degli interessati, avesse correttamente applicato le agevolazioni previste dall'articolo 9, Legge 74/87, in quanto si trattava di cessione in esecuzione di quanto stabilito in sede d divorzio tra coniugi.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 10 – Brevi – Separazioni e divorzi

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