Trasferimenti a controllate sottratti a diritto di prelazione, sì al recesso del socio

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Trasferimenti a controllate sottratti a diritto di prelazione, sì al recesso del socio

Con la modifica della clausola statutaria vengono sottratti al diritto di prelazione, spettante ai soci, i trasferimenti di azioni a società direttamente o indirettamente controllate? Legittimo il recesso dalla Spa del socio che non ha concorso alla predetta deliberazione.

E' quanto si apprende dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione n. 20546 del 27 giugno 2022, pronunciata nell'ambito di una causa avente ad oggetto la legittimità del recesso ex art. 2437, comma 2, lett b) del Codice civile.

Il socio che non vota la modifica ha diritto al recesso 

Nel dettaglio, una Srl aveva convenuto in giudizio la Spa di cui era socia al fine di far accertare e dichiarare che la modifica della clausola statutaria approvata dall'assemblea straordinaria - con cui, come detto, erano stati sottratti al diritto di prelazione i trasferimenti di azioni a società controllate - costituisse una rimozione di vincoli alla circolazione, integrando, quindi, una causa di recesso ai sensi del menzionato comma 2, lettera b) dell'art. 2437 c.c.

La norma richiamata, in particolare, dispone che, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti "l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari". Questo, salvo il caso in cui lo statuto disponga diversamente.

I giudici di merito avevano escluso l'integrazione di tale causa di recesso, ritenendo che non si fosse verificata, in senso sostanziale, una rimozione del vincolo di circolazione delle azioni.

Da qui il ricorso della Srl davanti alla Suprema corte, ricorso con cui era stata dedotta, tra gli altri motivi, una violazione di legge.

Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello aveva erroneamente escluso che la modifica di specie concretizzasse i presupposti per recedere: l’art. 2437 comma 2, lett b) c.c. - aveva sottolineato - stabilisce come condizione necessaria e sufficiente, per il legittimo esercizio del diritto di recesso, che, a seguito della modifica statutaria, un trasferimento che precedentemente era sottoposto a prelazione, non lo sia più, indipendentemente da ogni possibile verifica del valore sostanziale della modifica apportata.

Nella specie, era indiscutibile che, con la modifica statutaria in esame, fosse stato rimosso un vincolo alla circolazione delle azioni e ciò in quanto era stato escluso dall’applicazione della prelazione il trasferimento di azioni a favore di una società controllata, che prima vi era assoggettato.  

Ad avviso della ricorrente, inoltre, la Corte d’Appello aveva erroneamente interpretato la norma in oggetto, introducendo un requisito dalla stessa non richiesto, ovvero la rilevanza sostanziale della modifica, interpretazione, questa, che dava luogo a valutazioni discrezionali e soggettive "che minano alla radice la certezza sulle condizioni di uscita da una società".  

Nella sua doglianza, la Srl aveva inoltre posto in evidenza dati testuali e sistematici utili per accogliere l’interpretazione secondo cui per integrare il diritto di recesso sia sufficiente la rimozione di in vincolo, senza dover indagare quale sia il grado di significatività della variazione sugli assetti organizzativi voluti dalle parti.  

Sul punto, aveva evidenziato come l’art. 2437, primo comma, lett a) c.c. preveda il recesso in caso di modifica della clausola dell’oggetto sociale che comporta un cambiamento “significativo” dell’attività della società: in tale ipotesi, è lo stesso legislatore ad avvertire l’esigenza di indicare che la modifica della clausola statutaria debba avere una incidenza sostanziale.

Ciò consentirebbe di ritenere - secondo la ricorrente - che negli altri casi di recesso ancorati a modifiche statutarie, "rilevi il mero fatto in sé" della modifica della clausola, senza dover indagare se tale modifica abbia o meno una rilevanza sostanziale.

Vincoli a circolazione azioni: non occorre che la modifica abbia incidenza sostanziale 

Deduzione, questa, giudicata fondata dagli Ermellini, i quali hanno ritenuto condivisibili gli argomenti di natura sistematica evidenziati dalla ricorrente: nell’ipotesi prevista dall’art. 2437 primo comma lett a) c.c. la legge richiede, a differenza che nell’ipotesi di cui al comma 2° lett b) dello stesso articolo - quella di cui è causa - la modifica sostanziale della clausola dell’oggetto sociale.

Trattandosi, infatti, di una ipotesi tassativa ed inderogabile di recesso, per scongiurare che la società sia privata delle fonti del proprio approvvigionamento (costituite dai conferimenti dei soci) anche a fronte di modifiche solo formali delle proprie clausole, è necessario che la variazione abbia avuto un impatto significativo.

Diversamente, in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, "non si pone l’esigenza di tale ulteriore cautela, dal momento che il diritto di recesso può comunque essere convenzionalmente escluso dalle parti".

 

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