Transizione Energetica Industriale, come accedere ai nuovi aiuti

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Transizione Energetica Industriale, come accedere ai nuovi aiuti

Il Decreto Direttoriale n. 18 del 31 maggio 2024, emanato dal Ministero dell'Agricoltura e della Sicurezza Energetica (MASE), stabilisce le finalità e le modalità di accesso agli aiuti previsti dal Fondo per la Transizione Energetica nel settore industriale. Il provvedimento mira a sostenere le imprese che operano in settori specifici, come indicato nell'Allegato I della comunicazione della Commissione europea (2020/C 317/04), che hanno sostenuto costi indiretti per le emissioni di carbonio tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

Le finalità del decreto includono la compensazione di tali costi per alleviare l'impatto economico delle politiche ambientali sulle industrie coinvolte. Il decreto definisce, inoltre, i criteri e le procedure per la presentazione e valutazione delle domande, stabilendo che le domande possono essere presentate a partire dalle 9:00 del 10 giugno 2024 fino alle 19:00 del 30 giugno 2024, tramite un modulo online disponibile sul sito del soggetto gestore.

I benefici sono concessi nel rispetto delle disponibilità finanziarie del Fondo e possono essere ridotti proporzionalmente se le risorse finanziarie disponibili non sono sufficienti per coprire tutti i costi ammissibili. Questo sistema di supporto finanziario è parte di un più ampio sforzo normativo per guidare la transizione energetica dell'industria in linea con gli obiettivi di sostenibilità e riduzione delle emissioni di carbonio.

Ambito di applicazione

Possono beneficiare degli aiuti le imprese che, alla data di presentazione della domanda di beneficio rispettino tutti i requisiti di cui all’articolo 9 del decreto del Ministero della Transizione ecologica del 12 novembre 2021 di attuazione del “Fondo per la transizione energetica nel settore industriale - Compensazione costi indiretti CO2”.

In base al provvedimento richiamato, le imprese possono beneficiare degli aiuti previsti se, al momento della presentazione della domanda:

  • operano in uno dei settori o sottosettori specificati negli orientamenti ETS dopo il 2021, indipendentemente dalla loro partecipazione al sistema EU ETS di scambio quote;
  • hanno sostenuto costi per le emissioni indirette tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030;
  • hanno la sede legale nello Spazio economico europeo e una sede operativa in Italia;
  • sono registrate attivamente nel registro delle imprese competente e sono in buona condizione legale e finanziaria, non in liquidazione né sottoposte a procedure concorsuali;
  • si impegnano a realizzare un audit energetico come previsto dalla direttiva 2012/27/UE e a seguire le raccomandazioni dell'audit, con investimenti che hanno un tempo di ammortamento non superiore a 3 anni;
  • non sono considerate imprese in difficoltà secondo le norme sugli aiuti di Stato, non sono soggette a ordini di recupero per aiuti illegali dalla Commissione europea, e hanno restituito eventuali somme dovute a seguito di revoca di agevolazioni precedenti.

Compensazione dei costi indiretti delle emissioni di carbonio, presentazione domande

In base al DD n. 18/2024, le imprese interessate possono richiedere gli aiuti finanziari previsti dal decreto osservando le seguenti indicazioni:

  1. Eleggibilità: Le imprese devono operare nei settori specificati nell'allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) per qualificarsi per una sovvenzione diretta.
  2. Disponibilità Finanziaria: Gli aiuti sono concessi entro i limiti delle risorse del Fondo specificato nell'articolo 3 del decreto. Se le risorse sono insufficienti, gli aiuti saranno ridotti proporzionalmente ai costi ammissibili.
  3. Periodo di Presentazione: Le domande possono essere inviate dal 10 giugno 2024, a partire dalle 9:00, fino al 30 giugno 2024 alle 19:00.
  4. Procedura di Presentazione: Le domande devono essere compilate in italiano, in formato elettronico, utilizzando il modello disponibile sul sito del gestore (https://www.acquirenteunico.it/fte).
  5. Firma e Invio: La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa e inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo fondotesi@pec.acquirenteunico.it. La data di presentazione è quella dell'invio della PEC.
  6. Processo Istruttorio: Le domande sono processate in ordine cronologico di presentazione. Il gestore del procedimento assicura un'istruttoria adeguata e tempestiva.
  7. Requisiti Specifici: Ogni impresa deve presentare una domanda per gli aiuti relativi a uno o più impianti che operano nei settori pertinenti. È necessario allegare una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti richiesti.
  8. Conformità: Solo le domande conformi alle modalità descritte saranno considerate valide e ammesse all'istruttoria.

Istruttoria delle domande di aiuto

Nel processo di valutazione delle domande di aiuto, il Soggetto gestore verifica, prima di tutto, che la documentazione presentata sia completa e conforme ai requisiti specificati e, successivamente, verifica che siano soddisfatti tutti i criteri di ammissibilità elencati.

Una volta confermata l'ammissibilità, il gestore inizia l'istruttoria tecnica della domanda. Durante questa fase, per le domande che richiedono un aiuto superiore a 150.000 euro, il soggetto gestore si occupa anche di raccogliere e verificare la necessaria documentazione antimafia.

Concessione ed erogazione degli aiuti

Il processo per la gestione delle domande di aiuto segue diversi passaggi chiave:

  1. Concessione Provvisoria: entro 30 giorni dalla ricezione della relazione, il Ministero emette un provvedimento di concessione provvisoria degli aiuti, che viene inviato al soggetto gestore.
  2. Esiti Negativi: se una domanda viene valutata negativamente, il soggetto gestore comunica tramite PEC all'impresa le motivazioni del rifiuto. L'impresa ha poi 10 giorni per presentare eventuali controdeduzioni.
  3. Registrazione degli Aiuti: per gli aiuti che verranno concessi, il soggetto gestore registra ogni aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, facendo le dovute verifiche per controllare se il beneficiario ha già ricevuto altri aiuti.
  4. Esiti Positivi e Erogazione: per le domande con esito positivo, dopo la conferma della registrazione dell'aiuto, il soggetto gestore determina l'intensità e l'importo dell'aiuto secondo le risorse disponibili e le norme del decreto. Successivamente, eroga le somme dovute direttamente sull'IBAN fornito dall'impresa, notificando l'azione tramite PEC. Può anche richiedere ulteriore documentazione necessaria per le verifiche.
  5. Comunicazione Finale: una volta completate le registrazioni e le erogazioni, il soggetto gestore informa il Ministero tramite PEC, dettagliando l'importo erogato a ciascun beneficiario.
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