Tradimento, la prova anche tramite investigatore

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Nel contesto della materia familiare e, in particolare, nell'ambito del procedimento di separazione con addebito, è ammesso il ricorso all'ausilio di un investigatore privato ai fini della prova del tradimento di uno dei due coniugi.

La giurisprudenza di legittimità, in proposto, ne ha soltanto dichiarato la non ripetibilità delle spese.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 11516 del 23 maggio 2014.

Adulterio come causa dell'addebito

Nell'ambito della medesima pronuncia, i giudici di legittimità hanno anche ricordato come l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando di per sé, l'addebito al coniuge responsabile.  

E ciò, salvo che quest'ultimo dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale.

In ogni caso, a fronte dell'adulterio, il richiedente l'addebito non è onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale causata dal tradimento spettando, di conseguenza, all'altro coniuge la prova, per evitare l'addebito, del fatto estintivo, ossia che l'adulterio sia sopravvenuto in un contesto familiare già disgregato.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 21 - Separazione, per l'addebito sì alla prova investigativa - Bronzo

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