Trasferimento di azioni. Tobin tax se cedente e cessionario sono soggetti diversi

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Trasferimento di azioni. Tobin tax se cedente e cessionario sono soggetti diversi

E' escluso dalla Tobin tax il passaggio di azioni tra due fondi comuni di investimento, che rappresentino, di fatto, patrimoni separati della stessa società di gestione del risparmio (SGR), laddove le azioni confluite nel nuovo fondo facciano capo agli originari investitori.

L'art.1, comma 491, della Legge n. 228/2012, infatti, nell'assoggettare a Tobin tax il trasferimento di azioni, presuppone che cedente e cessionario siano soggetti distinti, evenienza che non ricorre nel caso illustrato.

Tobin tax esclusa senza il trasferimento della proprietà delle azioni

Il chiarimento giunge dalla sentenza della Corte di cassazione n. 27265 del 25 settembre 2023, pronunciata nell'ambito di una vicenda processuale avente ad oggetto l'impugnazione sollevata da una società rispetto al diniego di rimborso dell'imposta sulle transazioni finanziarie effettuate.

La CTR aveva ritenuto fondate le doglianze della contribuente e, di seguito, il Fisco si era rivolto alla Suprema corte per impugnare tale decisione.

I giudici di merito, in particolare, avevano considerato che l'operazione posta in essere non rappresentava un trasferimento di azioni tra soggetti diversi, come tale soggetta a tassazione, in quanto non vi era stata commutazione della titolarità delle azioni.

Questo perché:

  • da una parte, le azioni erano sotto il controllo della medesima società;
  • dall'altra, la contribuente aveva provato in atti, con i prospetti illustrativi dei due fondi, che si era trattato di mera riorganizzazione degli stessi: vi era coincidenza tra investitori e comproprietari degli assets del fondo di investimento in proporzione al proprio numero di unità possedute.

La diversa collocazione degli assets, quindi, non aveva trasferito la proprietà delle azioni in capo ad un nuovo soggetto (presupposto dell'imposta sulle transazioni finanziarie aventi ad oggetto azioni), bensì ad un patrimonio separato gestito dalla stessa società di gestione del risparmio, rimanendo peraltro immutata la titolarità della proprietà degli strumenti finanziari.

Conclusioni, queste, confermate anche dalla Sezione tributaria della Cassazione, secondo la quale, nell'ipotesi riscontrata, non era ravvisabile il trasferimento di proprietà dei titoli, quale elemento necessario per l'applicazione dell'imposta, in quanto il nuovo fondo costituiva solo una diversa modalità organizzativa dell'originario investimento.

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