Titoli di sosta, la cessione è con ricevuta
Pubblicato il 10 maggio 2019
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Forniti chiarimenti dalle Entrate in tema di certificazione dei corrispettivi per la vendita dei titoli di sosta.
Nello specifico, sul corretto trattamento Iva da riservare all’attività di acquisto di titoli di sosta dai gestori di autoparcheggio e di successiva vendita a utenti finali in considerazione delle recenti novità normative in materia di fatturazione elettronica.
Con la risposta n. 135/2019 l’Agenzia chiarisce che:
- le cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali sono operazioni fuori campo Iva (ex articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972) e sono certificate mediante ricevuta emessa dalla società istante in nome proprio;
- le cessioni di titoli di sosta di gestori privati rientrano nel regime monofase (ex articolo 74 del medesimo decreto) e sono certificate mediante ricevuta emessa in nome proprio dall'istante senza indicazione separata dell'imposta (in ragione dell'articolo 1, comma 2, del D.M. 30 luglio 2009), con la specificazione che trattasi di operazione non soggetta ex articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972.
In caso di gestori privati, inoltre, se l'utilizzatore finale, soggetto passivo Iva, richiede la fattura, deve essere emessa e-fattura in nome e per conto del gestore privato del parcheggio.
L’Agenzia coglie l’occasione per ribadire quanto già indicato, da ultimo nella circolare n. 13/E del 2 luglio 2018: "la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura 'ordinaria', con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore."
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