Corrispettivi telematici. Il volume è complessivo. Moratoria breve
Pubblicato il 09 maggio 2019
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L’Agenzia delle entrate fornisce la corretta interpretazione circa le modalità di determinazione del “volume d'affari superiore a 400.000 euro”, il cui superamento determina la decorrenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio 2019.
Il calcolo del superamento - spiega l’Agenzia nella risoluzione n. 47 dell’8 maggio 2019 - deve essere basato sul volume d’affari complessivo del soggetto passivo Iva: non deve essere considerata solo la parte riferita ad operazioni rese nell’ambito del commercio al minuto.
L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in attesa della prossima emanazione del provvedimento ministeriale sugli esoneri, fissa una regola di ordine generale - che sostituisce qualunque altra precedentemente in essere - in base alla quale tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto Iva (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri.
Per i soggetti obbligati dal 1° luglio 2019, i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, obbligati allo scontrino elettronico, l’invio scatta dal 1° luglio 2019.
Volume d’affari superiore a 400.000 euro
In assenza di specifiche indicazioni, spiega l’Agenzia, per “volume d’affari” non può che intendersi quello di cui all’articolo 20 del decreto Iva, a mente del quale: "Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. […]".
Dunque, tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto Iva, sia altre attività soggette a fatturazione).
Dal riferimento contenuto nell’articolo 20 del decreto Iva al computo su base annuale discende, peraltro, che:
- per individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 occorre fare riferimento al volume d’affari relativo al 2018;
- le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019.
In assenza di obbligo, resta, comunque, la possibilità di procedere agli adempimenti indicati (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri) su base volontaria.
Moratoria breve per l’invio
Intanto, come indicato dall’agenzia delle Entrate nel provvedimento del 18 aprile 2019, dal 1° luglio 2019 i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, obbligati allo scontrino elettronico, avranno a disposizione oltre alla procedura web, anche da dispositivi mobili, un’App per smartphone o tablet, messa a punto da Entrate e Sogei.
Ed è in arrivo una breve moratoria di 5 giorni per l’invio rispetto alla data dell’operazione, ma il dato da comunicare dovrà essere inviato in forma non modificabile.
- eDotto.com - Edicola del 3 maggio 2019 - Obbligo di invio dei corrispettivi telematici, a breve gli esonerati - G. Lupoi
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