Stranieri extra Ue: tirocini formativi

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Stranieri extra Ue: tirocini formativi

Con la nota del 14 febbraio 2023, n. 320, non ancora pubblicata sul sito Istituzionale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), a seguito di una richiesta di parere pervenuta, fornisce chiarimenti in merito allo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, rivolti agli stranieri extra UE in possesso di un permesso di soggiorno per studio.

In particolare, si chiede se il soggetto con un permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione possa svolgere anche attività lavorative nell’ambito di un tirocinio formativo curriculare o extracurriculare, finalizzato all’inserimento lavorativo.

Dop aver acquisito il parere della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INL fornisce delucidazioni in merito all’attivazione dei tirocini formativi e si sofferma sulla distinzione tra ipotesi di tirocinio con un cittadino extra comunitario regolarmente soggiornante in Italia e da quello che si trova all’estero.

Chiarimenti - Svolgimento dei tirocini formativi

In virtù del generale principio di parità di trattamento, l’INL comunica che la normativa nazionale e regionale in ambito di tirocini formativi e di orientamento trova applicazione anche nei confronti dei cittadini non appartenenti all’UE con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio.

Pertanto, i percorsi di tirocinio finalizzati all’inserimento lavorativo potranno essere attivati anche per i cittadini extra UE, in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio.

Per i cittadini non appartenenti all’Unione europea e residenti all’estero sarà necessario ottenere il visto d’ingresso per motivi di studio o di formazione, come previsto dall’art. 40, del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dall’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.

Bisognerà prestare particolare attenzione alle seguenti ipotesi:

  • per il cittadino straniero già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità per studio o formazione professionale, l’INL ritiene che lo stesso possa svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno, in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato;
  • lo straniero entrato in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione potrà svolgere, nel rispetto della normativa regionale, un’attività di tirocinio non curriculare, compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso.

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