Tirocini in Emilia Romagna, nuove regole dal 1° luglio
Pubblicato il 02 marzo 2019
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Approvata la nuova legge che regolamenta i tirocini nella Regione dell’Emilia Romagna. Il testo, definito dalla Giunta regionale con il coinvolgimento delle parti sociali, entrerà in vigore il prossimo 1° luglio. Ciò al fine di consentire, sia ai soggetti promotori del tirocinio (enti di formazione accreditati, enti accreditati per le politiche attive del lavoro, consulenti del lavoro, scuole, Università, Comuni) sia alle aziende che ospitano i tirocinanti, di adeguarsi al nuovo sistema informativo e alle nuove regole.
Ecco tutte le novità che entreranno in vigore dal 1° luglio 2019.
Tirocinio in Emilia Romagna, cos’è e come funziona
Il tirocinio è uno degli strumenti che la Regione promuove per supportare l’inserimento lavorativo delle persone, in particolare dei giovani, e per sostenere le loro scelte professionali. Non si tratta di un rapporto di lavoro ma di una modalità formativa che fa acquisire nuove competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
In tal contesto, lo scopo della Regione è quello di vigilare sul corretto utilizzo del tirocinio, al fine di contrastare i possibili utilizzi elusivi di questo strumento. La vigilanza viene rafforzata, per prevenire ogni abuso, attraverso una più stretta connessione con le Direzioni regionali e territoriali del Ministero del Lavoro.
Attualmente l’Emilia Romagna disciplina le seguenti tipologie di tirocinio extracurriculare, con caratteristiche, durata e destinatari diversi:
- tirocinio formativo e di orientamento, rivolto a chi ha conseguito un titolo studio da non più di 12 mesi;
- tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro, rivolto a inoccupati, disoccupati, persone in mobilità;
- tirocinio per persone con disabilità e in condizione di svantaggio;
- tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.
Tirocinio in Emilia Romagna, le novità
Le nuove regole, operative dal 1° luglio 2019, prevedono:
- una durata massima di 6 mesi per tutti i tirocinanti. Per le persone in condizioni di svantaggio viene confermata la durata di 12 mesi, che sale fino a 24 mesi nel caso di persone con disabilità;
- un’indennità minima di 450 euro mensili per tutti i tirocinanti;
- l’introduzione di un sistema di autorizzazione preventiva e tempestiva, che deve essere rilasciata dall’Agenzia per il Lavoro entro 10 giorni dal recepimento della documentazione. Per valorizzarne la valenza formativa, la legge conferma come riferimento del progetto formativo individuale il Sistema regionale delle qualifiche;
- divieto per i soggetti ospitanti di realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante, di ospitare tirocinanti che abbiano già lavorato nei due anni precedenti presso la stessa realtà con qualunque forma contrattuale e di utilizzare i tirocinanti per attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti;
- divieto di sostituire con i tirocinanti il personale in malattia, maternità, ferie o in sciopero, e i lavoratori in momenti di picco delle attività;
- l’obbligo di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, salvo quelli per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, e di non usufruire della Cassa integrazione per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella stessa unità operativa;
- un limite al numero di tirocinanti che possono essere seguiti contemporaneamente, sia dal tutore del soggetto promotore del tirocinio sia da quello individuato dal soggetto ospitante.
- eDotto.com – Edicola del 4 marzo 2019 - Tirocini formativi presso il Consiglio di Stato – Pergolari
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