Timbro irregolare senza licenziamento

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Timbro irregolare senza licenziamento

Niente licenziamento per il dipendente pubblico che timbra il cartellino in maniera irregolare se la misura non è proporzionale agli addebiti, non è espressamente prevista nel CCNL di riferimento e risultino comunque conseguiti gli obiettivi assegnati al lavoratore.

E’ quanto si desume dalla pronuncia di Cassazione a conferma di una decisione con cui la Corte d’appello aveva dichiarato l’illegittimità di un licenziamento comminato ad un dipendente comunale, con condanna del Comune medesimo alla reintegrazione del lavoratore e al risarcimento del danno liquidato nella misura corrispondente alle retribuzioni non percepite nel periodo non lavorato, e al versamento dei contributi previdenziali.

Irregolare timbratura cartellino

Il dipendente era stato licenziato in considerazione di una irregolare timbratura del cartellino ed una discrasia tra l’orario di lavoro risultante dalla timbratura e quello di effettivo ingresso.

Per i giudici di merito, tuttavia, i fatti addebitati al lavoratore non erano riconducibili all’articolo del CCNL di riferimento sulla sanzione disciplinare del licenziamento, e difettava, altresì, il requisito di proporzionalità, poiché la disposizione citata consentiva l’espulsione in casi diversi e di maggiore gravità.

Inoltre, l’articolo 55 quater del Decreto legislativo n. 165/2001 non poteva essere assunto come riferimento per la valutazione della proporzionalità della sanzione, in quanto inapplicabile “ratione temporis”.

E questo senza contare che il dipendente, anche se tenuto al rispetto dell’orario di servizio fissato in 36 ore settimanali, a fronte di poco più di 18 ore di lavoro irregolarmente attestate, aveva prestato anche 300 ore di lavoro in più non retribuito.

La discrasia rilevata – a detta della Corte d’appello – costituiva solo sintomo di una condotta improntata a leggerezza e non ad intenti elusivi del sistema del controllo delle presenze.

Oltre a ciò, dall’istruttoria era emerso che il lavoratore, quale titolare di una posizione organizzativa, aveva conseguito valutazioni positive per il raggiungimento degli obiettivi assegnati ed era frequentemente in ufficio in orari ulteriori rispetto all’orario di servizio. I fatti contestati, in definitiva, non avevano avuto alcuna incidenza negativa sui suoi doveri e non era stata rilevata alcuna recidiva.

Tipizzazioni CCNL non possono essere disattese

La Corte di cassazione, con sentenza n. 11630 del 7 giugno 2016, ha quindi respinto il ricorso promosso dall’Ente locale ribadendo, in particolare, che, in tema di licenziamento, le tipizzazioni degli illeciti disciplinari contenute nei contratti collettivi non possono essere disattese dall’organo giudicante.

E nella specie, la Corte territoriale aveva correttamente tratto il giudizio di sproporzione della sanzione risolutiva rispetto ai fatti contestati, nei termini risultati accertati, in considerazione delle tipizzazioni degli illeciti disciplinari e delle correlate sanzioni contenute nel contratto collettivo di riferimento.

Quest’ultimo, nel dettaglio, consentiva il ricorso alla sanzione espulsiva in ipotesi di comportamenti diversi e più gravi di quello addebitato al dipendente mentre la condotta concretizzatasi nella timbratura irregolare risultava punita con sanzione conservativa.

 

 

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