Ticket licenziamento 2020, riparametrati gli importi
Pubblicato il 05 marzo 2020
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Con la circolare 10 febbraio 2020, n. 20 l'INPS ha proceduto a rideterminare gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpI, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili, in ragione dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Invero, il suddetto adeguamento incide anche sul c.d. Ticket di licenziamento introdotto dall'art. 2, comma 31, Legge 28 giugno 2012, n. 92, quale contributo dovuto nei casi di recesso dal rapporto di lavoro potenzialmente idonei a garantire il diritto all'indennità di disoccupazione NASpI.
Ticket di licenziamento - Anno 2020
Ai sensi dell'art. 2, comma 31, della Legge Fornero, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo soggettivo, darebbero diritto all'indennità di disoccupazione NASpI, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un contributo pari al 41% dell'indennità massima mensile di NASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale e sino ad un massimo di trentasei mesi.
Pertanto, atteso che il punto 5) della circolare INPS 10 febbraio 2020, n. 20, determina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità di disoccupazione NASpI in euro 1.227,55 per l'anno 2020, l'importo del ticket sarà pari ad euro 503,30 (41% di euro 1.227,55) per ogni anno di servizio prestato e sino ad un massimo di euro 1.509,89 nei casi di recesso da rapporti di durata pari o superiore a 36 mesi.
Diversamente dalla denominazione atecnica della somma in trattazione, che parrebbe legare l'addebito contributivo ai soli casi di licenziamento, come prescritto dal sopracitato comma 31 e precisato dal messaggio INPS 27 giugno 2013, n. 10358, il ticket è dovuto per tutti i casi in cui il recesso da un rapporto di lavoro dia un diritto teorico al riconoscimento della NASpI al lavoratore, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa.
Altresì, il contributo è dovuto nel caso in cui, a seguito del recesso, non sussistano, in capo al lavoratore, gli ulteriori requisiti prescritti dalla norma per l'accesso al trattamento di disoccupazione (periodi contributivi negli ultimi dodici mesi ovvero contribuzione previdenziale degli ultimi quattro anni). In tal senso, il contributo risulta dovuto anche nei casi di recesso del rapporto di lavoro durante il periodo di prova e nei casi di recesso al termine del periodo formativo nei contratti di apprendistato.
Il contributo non è riproporzionabile nei casi di recesso da rapporti di lavoro a tempo parziale, non rilevando, ai fini del calcolo, differenze tra lavoratori part-time e full- time.
Per quanto concerne il periodo utile ai fini della determinazione del ticket, il contributo dovrà essere calcolato in misura mensile e dovranno essere considerati come "interi" le frazioni di mese con almeno 15 giorni di calendario (Ticket mensile: € 503,30 / 12 = € 41,94). Ai fini della determinazione dell'anzianità aziendale non rilevano le ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro per aspettativa non retribuita ed i congedi straordinari.
Il contributo così determinato andrà versato entro il 16 del mese successivo dalla data di recesso, senza possibilità di rateazione.
Licenziamento
In tutti i casi in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga risolto con il tipico atto di volontà datoriale, il dipendente avrà diritto, fermo restando la verifica dei requisiti soggettivi in capo a quest'ultimo, ad accedere al trattamento di disoccupazione NASpI. Il contributo risulta, quindi, dovuto nei casi di:
- licenziamento durante il periodo di prova;
- recesso al termine del periodo formativo nei contratti di apprendistato;
- licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo;
- licenziamento disciplinare;
- licenziamento collettivo.
Relativamente all'ultima fattispecie elencata, appare opportuno richiamare il comma 35, art. 2, della Legge Fornero, nella parte in cui, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il ticket di licenziamento è triplicato nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale ex art. 4, comma 9, Legge 23 luglio 1991, n. 223, non sia stata oggetto di accordo sindacale. In tal caso, il ticket annuo sarà pari ad € 1.509,89 sino ad un massimo di € 4.529,66 per ogni lavoratore licenziato. Altresì, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro soggetto al finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, l'aliquota del 41% è innalzata all'82%, facendo salve le eventuali procedure di licenziamento collettivo avviate ai sensi dell'art. 4, Legge 23 luglio 1991, n. 223. Anche in tal caso, ove la procedura non abbia formato l'accordo sindacale, il contributo andrà triplicato (messaggio INPS 8 febbraio 2018, n. 594).
Anzianità (mesi) |
Licenziamento individuale |
Lic. collettivo az. no CIGS |
Lic. collettivo az. sogg. CIGS |
||
Con accordo |
Senza accordo |
Con accordo |
Senza accordo |
||
1 |
€ 41,94 |
€ 41,94 |
€ 125,82 |
€ 83,88 |
€ 251,64 |
2 |
€ 83,88 |
€ 83,88 |
€ 251,64 |
€ 167,76 |
€ 503,28 |
3 |
€ 125,82 |
€ 125,82 |
€ 377,46 |
€ 251,64 |
€ 754,91 |
4 |
€ 167,76 |
€ 167,76 |
€ 503,28 |
€ 335,52 |
€ 1.006,55 |
5 |
€ 209,70 |
€ 209,70 |
€ 629,09 |
€ 419,40 |
€ 1.258,19 |
6 |
€ 251,64 |
€ 251,64 |
€ 754,91 |
€ 503,28 |
€ 1.509,83 |
7 |
€ 293,58 |
€ 293,58 |
€ 880,73 |
€ 587,15 |
€ 1.761,46 |
8 |
€ 335,52 |
€ 335,52 |
€ 1.006,55 |
€ 671,03 |
€ 2.013,10 |
9 |
€ 377,46 |
€ 377,46 |
€ 1.132,37 |
€ 754,91 |
€ 2.264,74 |
10 |
€ 419,40 |
€ 419,40 |
€ 1.258,19 |
€ 838,79 |
€ 2.516,38 |
11 |
€ 461,34 |
€ 461,34 |
€ 1.384,01 |
€ 922,67 |
€ 2.768,01 |
12 |
€ 503,28 |
€ 503,28 |
€ 1.509,83 |
€ 1.006,55 |
€ 3.019,65 |
13 |
€ 545,21 |
€ 545,21 |
€ 1.635,64 |
€ 1.090,43 |
€ 3.271,29 |
14 |
€ 587,15 |
€ 587,15 |
€ 1.761,46 |
€ 1.174,31 |
€ 3.522,93 |
15 |
€ 629,09 |
€ 629,09 |
€ 1.887,28 |
€ 1.258,19 |
€ 3.774,56 |
16 |
€ 671,03 |
€ 671,03 |
€ 2.013,10 |
€ 1.342,07 |
€ 4.026,20 |
17 |
€ 712,97 |
€ 712,97 |
€ 2.138,92 |
€ 1.425,95 |
€ 4.277,84 |
18 |
€ 754,91 |
€ 754,91 |
€ 2.264,74 |
€ 1.509,83 |
€ 4.529,48 |
19 |
€ 796,85 |
€ 796,85 |
€ 2.390,56 |
€ 1.593,70 |
€ 4.781,11 |
20 |
€ 838,79 |
€ 838,79 |
€ 2.516,38 |
€ 1.677,58 |
€ 5.032,75 |
21 |
€ 880,73 |
€ 880,73 |
€ 2.642,19 |
€ 1.761,46 |
€ 5.284,39 |
22 |
€ 922,67 |
€ 922,67 |
€ 2.768,01 |
€ 1.845,34 |
€ 5.536,03 |
23 |
€ 964,61 |
€ 964,61 |
€ 2.893,83 |
€ 1.929,22 |
€ 5.787,66 |
24 |
€ 1.006,55 |
€ 1.006,55 |
€ 3.019,65 |
€ 2.013,10 |
€ 6.039,30 |
25 |
€ 1.048,49 |
€ 1.048,49 |
€ 3.145,47 |
€ 2.096,98 |
€ 6.290,94 |
26 |
€ 1.090,43 |
€ 1.090,43 |
€ 3.271,29 |
€ 2.180,86 |
€ 6.542,58 |
27 |
€ 1.132,37 |
€ 1.132,37 |
€ 3.397,11 |
€ 2.264,74 |
€ 6.794,21 |
28 |
€ 1.174,31 |
€ 1.174,31 |
€ 3.522,93 |
€ 2.348,62 |
€ 7.045,85 |
29 |
€ 1.216,25 |
€ 1.216,25 |
€ 3.648,74 |
€ 2.432,50 |
€ 7.297,49 |
30 |
€ 1.258,19 |
€ 1.258,19 |
€ 3.774,56 |
€ 2.516,38 |
€ 7.549,13 |
31 |
€ 1.300,13 |
€ 1.300,13 |
€ 3.900,38 |
€ 2.600,25 |
€ 7.800,76 |
32 |
€ 1.342,07 |
€ 1.342,07 |
€ 4.026,20 |
€ 2.684,13 |
€ 8.052,40 |
33 |
€ 1.384,01 |
€ 1.384,01 |
€ 4.152,02 |
€ 2.768,01 |
€ 8.304,04 |
34 |
€ 1.425,95 |
€ 1.425,95 |
€ 4.277,84 |
€ 2.851,89 |
€ 8.555,68 |
35 |
€ 1.467,89 |
€ 1.467,89 |
€ 4.403,66 |
€ 2.935,77 |
€ 8.807,31 |
36 |
€ 1.509,83 |
€ 1.509,83 |
€ 4.529,48 |
€ 3.019,65 |
€ 9.058,95 |
Casi di esclusione dall'obbligo di versamento
Tra le fattispecie di licenziamento, le misure temporaneamente introdotte dal comma 33, art. 2, Legge 28 giugno 2012, n. 92, e relative ai casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali previste dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero alle interruzioni intervenute nei rapporti a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per "chiusura cantiere", sono state estese per tutte le annualità successive al 2013 ad opera del comma 164, art. 1, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità per l'anno 2017).
Dimissioni per giusta causa
Come indicato dalla sentenza n. 269/2002 della Corte Costituzionale, l'Istituto Previdenziale ha riconosciuto il pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione anche nei casi in cui il recesso dal rapporto di lavoro sia intervenuto per dimissioni qualificate da "giusta causa".
Pertanto, ove il recesso avvenga ai sensi dell'art. 2119, Cod. Civ., risulterà dovuto il ticket di licenziamento.
Tra le fattispecie più ricorrenti nella giurisprudenza, successivamente formalizzate nella circolare INPS 20 ottobre 2003, n. 163, rientrano le dimissioni determinate da:
- reiterato mancato pagamento delle retribuzioni. In tal senso, il mancato pagamento dovrà essere continuativo e non episodico e tale da compromettere il vincolo fiduciario che sussiste nei confronti del datore di lavoro (almeno tre mensilità, anche non consecutive);
- molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- mobbing, quali comportamenti vessatori da parte di superiori gerarchici o colleghi;
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro intervenute a seguito di cessioni d'azienda;
- trasferimento del lavoratore ad altra sede di lavoro, senza che sussistano "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" (Cass. n. 1074/1999);
- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico.
Per la presentazione della richiesta di concessione del trattamento di disoccupazione, il lavoratore dovrà dichiarare all'Istituto la sua volontà di difendersi in giudizio ed eventualmente allegare diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi contro il datore di lavoro, nonché ogni ulteriore documentazione utile ad evincere il comportamento illecito del datore di lavoro. Altresì, sarà onere del prestatore di lavoro comunicare l'esito dell'eventuale controversia giudiziale o stragiudiziale. Ove il giudice escluda la sussistenza della "giusta causa" di dimissioni, l'INPS provvederà al recupero delle somme versate a titolo di indennità di disoccupazione.
Dimissioni durante la maternità
Durante il periodo tutelato ai sensi dell'art. 54, comma 1, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dall'inizio del periodo di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, le dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre danno diritto all'indennità di disoccupazione NASpI.
Risoluzione consensuale
Generalmente l'accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non determina per il lavoratore il diritto a ricevere il trattamento di disoccupazione, fatti salvi i seguenti casi:
- risoluzione consensuale determinata nelle c.d. "sedi protette", nei casi in cui il lavoratore rifiuta il trasferimento ad un'altra sede di lavoro distante più di 50 km o mediamente raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici;
- conciliazione obbligatoria ex art. 7, Legge 15 luglio 1966, n. 604, nelle sedi protette, per i licenziamenti sorretti da giustificato motivo oggettivo in aziende con più di quindici dipendenti e per i quali risulta applicabile la precedente disciplina (sono esclusi i contratti a tutele crescenti).
Tipologia di recesso |
Ticket di licenziamento |
Licenziamento durante il periodo di prova |
Si |
Recesso al termine del periodo formativo (apprendisti) |
Si |
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo |
Si |
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo |
Si |
Licenziamento per giusta causa |
Si |
Licenziamento per superamento del periodo di comporto |
Si |
Licenziamento dei lavoratori domestici |
No |
Licenziamento in imprese edili per "chiusura cantiere" o "fine cantiere" |
No |
Licenziamento per cambio appalto, in attuazione di clausole sociali |
No |
Licenziamento di lavoratori della PA |
No |
Risoluzione consensuale |
No |
Risoluzione consensuale in sede protetta |
No |
Risoluzione consensuale a seguito di conciliazione obbligatoria in sede protetta, per aziende con più di quindici lavoratori (vecchi assunti) |
Si |
Risoluzione consensuale in sede protetta per trasferimento della sede del lavoratore ad oltre 50 km ovvero non raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici |
Si |
Dimissioni volontarie |
No |
Dimissioni per giusta causa |
Si |
Dimissioni nel periodo protetto di maternità |
Si |
Decesso del lavoratore |
No |
QUADRO NORMATIVO |
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