TFS/TFR: recupero degli interessi di mora per ritardato pagamento
Pubblicato il 11 ottobre 2023
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Con il messaggio 10 ottobre 2023, n. 3550, l’INPS rende noto che provvederà alla corresponsione degli interessi di mora dovuti per ritardato pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto (TFS/TFR), imputabili alle Amministrazioni ovvero agli Enti datori di lavoro, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Fermo restando l’onere che incombe sull’Istituto previdenziale di attuare le azioni di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni/Enti datori di lavoro per la ripetizione delle quote parte di interessi ad essi imputabili in seguito al ritardo delle prestazioni a favore degli iscritti, si conferma che per il recupero degli interessi mediante azioni di rivalsa trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale (nota dell’INPDAP del 22 settembre 2008, n. 22).
L’Istituto Previdenziale provvede al recupero dei crediti nel primo o nel secondo semestre dell’anno.
Si specifica che nel secondo semestre la procedura sarà avviata a prescindere dall’importo, purché il dovuto risulti superiore ad euro 12,00 ai sensi dell’art. 25 della legge 289/2002.
NOTA BENE: Le Amministrazioni/Enti datori di lavoro potranno contestare, se ne sussistono i presupposti, la richiesta di restituzione degli interessi dovuti.
Modalità di ricorso
Le Amministrazioni/Enti datori di lavoro che intendano contestare la richiesta di restituzione degli interessi di mora dovuti potranno effettuare la procedura di ricorso e trasmetterla attraverso l’apposita area dedicata “Rivalsa Ente” disponibile nella propria Area Riservata, entro i termini previsti dalla normativa.
L’Inps territorialmente competente, a fronte delle pratiche di ricorso pervenute, provvederà a prenderne in carico la lavorazione e nei casi di accoglimento procederà alla decurtazione dell’importo della richiesta.
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