TFR per soggetto non residente, tassazione “frazionato”
Pubblicato il 15 settembre 2020
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Con la risposta n. 343 dell’11 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento fiscale applicabile agli emolumenti erogati dal sostituto di imposta italiano alla propria dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro, residente in Svizzera, tenuto conto dell’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Confederazione Svizzera.
Nel caso di specie, sono stati corrisposti alla ex dipendente, distaccata in Svizzera dal 2010 al 2019 e divenuta residente svizzera dal 2012, il TFR, una somma a titolo di incentivo all’esodo e una somma a titolo di transazione per la risoluzione del rapporto.
TFR per soggetto non residente, quale tassazione applicare?
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate conferma che tutte le somme in questione, le quali risulterebbero astrattamente imponibili per la loro totalità in Italia a norma dell’art. 23, co. 2, lett. a) del TUIR, sono regolate a livello convenzionale dall’art. 15 del Trattato Italia-Svizzera in materia di lavoro subordinato, su questo aspetto conforme al modello OCSE.
TFR per soggetto non residente, modalità di tassazione
Alla luce del caso in esame, l’Agenzia delle Entrate specifica che:
- è tassata in Italia, la quota riferibile al periodo lavorativo dall’assunzione al 2009, in cui la ex dipendente era residente in Italia e la prestazione lavorativa era svolta in Italia;
- è tassata in entrambi gli Stati, la quota parte riferibile al periodo lavorativo svolto nel 2010 e nel 2011, in cui la ex dipendente era residente in Italia e la prestazione lavorativa era svolta in Svizzera;
- è tassata solo in Svizzera, la quota parte riferibile al periodo lavorativo dal 2012 al 2019, in cui la ex dipendente era residente in Svizzera e la prestazione lavorativa era svolta in Svizzera.
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