Tfr all'ex coniuge se titolare di assegno divorzile
Pubblicato il 26 giugno 2020
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L’ex coniuge ha diritto alla quota del Tfr solo se è titolare dell’assegno divorzile.
Questo il principio enunciato nell’ordinanza 22 giugno 2020 n. 12056 della Corte di Cassazione, cui la ex moglie aveva fatto ricorso dopo che la Corte di Appello aveva confermato la sentenza del Tribunale in sede di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e respinto la domanda di assegno divorzile ed attribuzione di una quota di trattamento di fine rapporto.
Si può omettere la cassazione con rinvio se la questione di diritto è infondata
Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., in quanto il giudice territoriale aveva omesso la pronuncia sulla domanda inerente la quota di Tfr dell’ex coniuge ritenendo mancante uno specifico motivo di appello che secondo la ricorrente era stato, invece, sebbene implicitamente, proposto.
A tal riguardo, gli Ermellini ricordano una sentenza della Cassazione del 2017 che in analoga fattispecie, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo e fornendo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., statuiva che “la Suprema Corte, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di impugnazione, può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto”.
La Corte respinge, quindi, il ricorso ritenuto infondato e conferma la pronuncia impugnata rilevando che la cassazione della sentenza della Corte di Appello, che pur aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di appello, non avrebbe avuto alcuna utilità per la ricorrente poiché non essendo titolare di assegno divorzile giammai avrebbe potuto ricevere la quota del Tfr dell’ex marito.
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