Tessera Sanitaria, nuove regole per l’invio dei dati
Pubblicato il 03 novembre 2020
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Pubblicato il decreto MEF del 19 ottobre 2020 (GU n. 270 del 29 ottobre), che adegua il tracciato del Sistema tessera sanitaria per la trasmissione dei dati riguardanti le spese mediche e veterinarie.
Il provvedimento ministeriale sancisce che:
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per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono a tale invio, relativamente ai dati dei documenti fiscali, includendo anche le informazioni relative alle modalità di pagamento delle spese sanitarie. Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all'art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020;
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per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, gli stessi soggetti devono inviare i dati al Sistema TS indicando, oltre alle informazioni circa le modalità di pagamento, anche:
- il tipo di documento fiscale;
- l’aliquota o la “natura” Iva dell’operazione (ad esempio esente);
- l’indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati riguardanti le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema Ts senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.
Le modalità tecniche con cui effettuare la trasmissione sono indicate nell’allegato A al provvedimento.
I dati, aggregati per tipologia, riguardanti le spese sanitarie e veterinarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, purché effettuati mediante mezzi di pagamento tracciabili, sono messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
I dati delle spese sanitarie possono essere consultati sempre attraverso le funzionalità del Sistema TS.
Al fine di consentire al cittadino l'eventuale integrazione della dichiarazione precompilata, la consultazione delle spese sanitarie che non danno diritto alla detrazione è consentita fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tempi di trasmissione dei dati al sistema TS
All’articolo 7, il decreto MEF stabilisce che la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie dovrà essere effettuata:
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entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese che sono state sostenute nel 2020;
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entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.
Grazie alla suddetta trasmissione dei dati si semplificano alcuni adempimenti fiscali.
La trasmissione dei dati delle spese sanitarie/veterinarie, infatti, assolve agli obblighi di cui:
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alla dichiarazione dei redditi precompilata;
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alla trasmissione dei dati delle fatture;
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alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
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