Terzo settore, nuovi modelli di bilancio

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Terzo settore, nuovi modelli di bilancio

Con il decreto del Ministero del Lavoro del 5 marzo 2020 sono stati adottati i nuovi modelli per la redazione del bilancio per gli enti del Terzo settore.

Il provvedimento, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 102 del 18 aprile, riporta in allegato i nuovi schemi di Stato patrimoniale (MOD. A), Rendiconto gestionale (MOD. B), Relazione di missione (MOD. C) e Rendiconto per cassa (MOD. D).

Tali modelli sono stati emanati ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Decreto legislativo n. 117 del 2017, cosiddetto Codice del Terzo settore, e si rivolgono in particolar modo agli ETS che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa.

Riguardo all’entrata in vigore dei nuovi schemi di bilancio, l’articolo 3 del decreto ministeriale specifica che essi si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del provvedimento, ossia a partire dai bilanci da redigere nel 2021 e da approvare nel 2022.

Codice del Terzo settore, redazione del bilancio d’esercizio

L'art. 13, “Scritture contabili e bilancio”, del decreto Legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni indica il contenuto minimo del bilancio che gli enti del Terzo settore sono obbligati a redigere.

E’ specificato che gli enti del Terzo settore hanno l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.  

Per l’individuazione degli enti che rientrano nel suddetto ambito soggettivo è necessario considerare il volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente.

Nello specifico, tutti gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, complessivamente non inferiori a 220.000 euro, dovranno predisporre i propri documenti sulla base dei nuovi moduli emanati dal Ministero del Lavoro con il decreto del 5 marzo 2020.

I suddetti enti rientrano nell'obbligo di redazione del bilancio secondo il principio della competenza economica o nella facoltà di redazione del bilancio secondo il principio di cassa.

Per i bilanci redatti secondo il principio di cassa occorre escludere le entrate relative a disinvestimenti, intendendo come tali le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto entrate non afferenti alla gestione corrente dell'ente e quelle relative al reperimento di fonti finanziarie.

Gli schemi di bilancio allegati al decreto ministeriale devono essere considerati come schemi “fissi”. Tuttavia, gli enti destinatari dei suddetti schemi possono ulteriormente apportare delle modifiche, al fine di favorire la chiarezza del bilancio:

  • suddividendo le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell'alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l'importo corrispondente;

  • raggruppando le voci quando il raggruppamento è irrilevante;

  • eliminando le voci precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi.

Naturalmente, eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella Relazione di missione.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 19 marzo 2020 - Dl Cura Italia. Terzo settore: tutte le proroghe – Moscioni

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