Terrorismo Addestratore in carcere
Pubblicato il 10 febbraio 2017
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La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha confermato il provvedimento di custodia carceraria a carico di un soggetto che aveva posto in essere attività di addestramento finalizzata a commettere atti di terrorismo.
Punibile addestramento in qualsiasi forma
Confermate dunque le argomentazioni di cui all'ordinanza cautelare – impugnata dalla difesa dell’imputato – che richiama in proposito la fattispecie di cui all'art. 270 quinquies c.p., la quale equipara, ai fini della punibilità, la condotta dell’addestratore a quella della persona addestrata. Laddove per addestramento si intende la trasmissione di nozioni al fine di rendere edotto qualcuno circa un qualcosa, che non si concreti necessariamente in un’attività pratica o manuale, essendo nella specie sufficiente che vengano comunicate cognizioni volte a fornire la preparazione per espletare atti di terrorismo.
Ai fini della punibilità, dunque, la modalità con cui viene impartito l’addestramento assume forma libera, essendo ammesso qualsiasi sistema, anche anonimo, ovviamente comprensivo anche del mezzo telematico.
Addestramento strumentale al terrorismo Anche se ad incertam personam
In altre parole – prosegue la Corte – l’addestrare ed il fornire istruzioni sul lato “docente”, implicano senza dubbio una immediata strumentalità delle tecniche insegnate a realizzare atti di violenza a finalità terroristica. E questo vale sia laddove sussista un rapporto specifico tra l’addestratore e l’addestrato, sia se l’addestratore si limiti a fornire nozioni ad incertam personam, ossia destinate a chiunque intenda avvalersene. Una fattispecie, quest’ultima, la cui pericolosità appare ita oculi manifesta, e che certamente giustifica una ancora più accentuata anticipazione della soglia di rilevanza penale; non fosse altro che per la potenziale enorme diffusività di quel bagaglio di conoscenze, messo a disposizione di un numero indeterminato di c.d. “lupi solitari”.
Orbene nel caso esaminato – conclude la quinta sezione penale con sentenza n. 6061 del 9 febbraio 2017 – i comportamenti ascrivibili all'imputato assumono rilevanza penale, ai fini dell’adozione del provvedimento de libertate. Ed in particolare, sia quelli specificamente idonei allo scopo richiesto dalla norma incriminatrice (addestramento ad attività terroristiche), sia quelli ove il carattere di idoneità risulta più sfumato.
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