Terreni edificabili tra Iva e Registro

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 106 del 20 marzo 2008, entra nel merito delle cessioni di terreni edificabili, ricadenti nel piano regolatore o in altro strumento urbanistico del Comune, posseduti da una comunione. Per spiegare il quadro della tassazione si prospetta il caso di un terreno di proprietà di tre fratelli in comunione legale con i coniugi, coltivato da tutti i sei comproprietari di cui solo uno è l’intestatario della posizione Iva. L’Agenzia chiarisce, in merito, che si deve considerare il presupposto soggettivo. Pertanto, solo la quota dell’intestatario della posizione Iva (un sesto), l’unico che può far valere la qualifica di imprenditore agricolo, è soggetta all’imposta sul valore aggiunto: le altre quote scontano l’imposta di Registro.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 40 – Aree edificabili, privati senza Iva - Poggiani

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