Terreni deducibili con perizia

Pubblicato il



Nel nuovo testo del dl 223/06, la norma che ha modificato l’articolo 36, comma 7 – la quale dispone che, ai fini del calcolo delle quote d’ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali va assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza - stabilisce che il costo delle aree è quantificato in misura pari al “valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da iscritti agli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili” e, comunque, non inferiore al 20 o 30 per cento del costo complessivo.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito