Tempestività del ricorso solo dietro effettiva conoscibilità dell'atto impositivo
Autore: Alessia Lupoi
Pubblicato il 27 marzo 2011
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La formulazione dell'articolo 26, comma 4 del Dpr 602/73, norma sottoposta al giudizio della Consulta nell’ordinanza 63/2011, prevederebbe che, nei casi indicati dall'articolo 140 del codice di procedura civile - che recita:“ Se non e’ possibile eseguire la consegna per irreperibilita’ o per incapacita’ o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, - destinatario; persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (purché d’età non inferiore a 14 anni o non palesemente incapace); portiere dello stabile ove si trova l’abitazione, l’ufficio o l’azienda; vicino di casa, ove accetti di riceverla; capitano di una nave o chi ne fa le veci (se il destinatario vive abitualmente in una nave) n.d.r.- l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene da’ notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.” - la notificazione della cartella di pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del Comune.
Così stabilendo, quell’articolo di legge introdurrebbe una pesante deroga al principio di effettiva conoscibilità della cartella di pagamento da impugnare, potendo produrre una irragionevole sproporzione tra la tutela dell’interesse di chi notifica e la tutela dell’interesse del destinatario. Una violazione della parità delle parti.
Decide, la Corte, per la manifesta inammissibilità della questione sollevata, in quando carente la descrizione della fattispecie, ma non rinuncia a ricordare che l’articolo 140 Cpc è stato dichiarato incostituzionale nella parte che prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, non con il ricevimento di essa, o decorsi dieci giorni dalla spedizione. Sarebbe infatti illogico ed irrazionale - poichè contra legem - ritenere perfezionata la notifica il giorno dopo quello in cui l’avviso di deposito è stato affisso all’albo pretorio
La tempestività del ricorso può essere dunque ricavata dall’effettiva conoscibilità dell’atto impositivo.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 21 - Per impugnare è necessaria la conoscibilità - De Mita
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