Telepass su auto aziendale: dati inutilizzabili senza adeguata informativa, via il licenziamento

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Telepass su auto aziendale: dati inutilizzabili senza adeguata informativa, via il licenziamento

In assenza di adeguata informativa, sono inutilizzabili, ai fini disciplinari, i dati acquisiti tramite il Telepass installato nell'auto aziendale.

La Corte di cassazione torna sulla legittimità dei controlli difensivi e sugli strumenti di controllo dell’attività del lavoratore.

Controlli difensivi sul Telepass installato nell'auto aziendale: legittimi?

Con ordinanza n. 15391 del 3 giugno 2024, la Corte di cassazione si è occupata di una controversia che aveva ad oggetto il licenziamento disciplinare di un dipendente.

Al lavoratore erano stati contestati presunti ritardi e inesattezze nell'esecuzione delle sue mansioni, utilizzando come prova i dati raccolti dal sistema Telepass e dal sistema informatico aziendale.

La Corte d'Appello aveva annullato il licenziamento, dichiarando che i dati raccolti tramite il Telepass non erano utilizzabili perché l'azienda non aveva rispettato gli obblighi di informazione previsti dalla legge.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, dopo un'ampia disamina in cui ha richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di controlli difensivi.

Controlli Difensivi sui dipendenti: definizione e presupposti

I controlli difensivi sono quei controlli finalizzati a prevenire comportamenti illeciti o lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale, non direttamente legati all'adempimento delle ordinarie obbligazioni contrattuali.

Controlli difensivi: cosa dice la giurisprudenza

Per orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità:

"in tema di cd. sistemi difensivi, sono consentiti, anche dopo la modifica dell’art. 4 Statuto dei Lavoratori, ad opera dell’art. 23 del Decreto legislativo n. 151 del 2015, i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto" (Cassazione n. 25732/2021).

Spetta al datore di lavoro, in tale contesto:

"l’onere di allegare, prima, e di provare, poi, le specifiche circostanze che l’hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post, sia perché solo il predetto sospetto consente l’azione datoriale fuori del perimetro di applicazione diretta dell’art. 4 Statuto dei Lavoratori, sia perché, in via generale, incombe sul datore, ex art. 5 Legge n. 604 del 1966, la dimostrazione del complesso degli elementi che giustificano il licenziamento" (Cassazione n. 18168/2023).

I controlli difensivi, quindi:

  • sono legittimi solo se vi è un fondato sospetto di illecito;
  • devono essere bilanciati con le esigenze di protezione dei beni aziendali e la tutela della dignità e riservatezza del lavoratore.

La decisione della Corte di Cassazione: licenziamento disciplinare da annullare

Nel caso specifico, la società datrice non aveva dimostrato che il Telepass rientrasse nei controlli difensivi e che fosse stato installato per prevenire abusi.

Inoltre, l’azienda non aveva rispettato l’obbligo di informare adeguatamente il lavoratore.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, infatti, le informazioni raccolte mediante impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dei dipendenti sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli.

I dati acquisiti tramite il Telepass, quindi, non potevano essere utilizzati a fini disciplinari.

Era corretto, in definitiva, che il licenziamento irrogato fosse stato annullato, con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria.

Da qui il rigetto del ricorso promosso dalla società datrice di lavoro.

Tabella di sintesi dell'ordinanza

Sintesi del Caso Un lavoratore è stato licenziato per presunti ritardi e inesattezze nell'esecuzione delle sue mansioni, utilizzando dati raccolti tramite un sistema Telepass e un sistema informatico aziendale. La Corte d'Appello ha annullato il licenziamento, dichiarando che i dati raccolti tramite il Telepass non erano utilizzabili perché l'azienda non aveva rispettato gli obblighi di informazione previsti dalla legge.
Questione Dibattuta Se i dati raccolti tramite il Telepass e utilizzati per il licenziamento disciplinare erano validi, considerando che l'azienda non aveva rispettato gli obblighi di informazione previsti dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, stabilendo che i dati del Telepass non potevano essere utilizzati a fini disciplinari poiché la società datrice non aveva informato adeguatamente il lavoratore. Ha ribadito che i controlli difensivi sono legittimi solo se c'è un fondato sospetto di illecito e se sono rispettati gli obblighi di informazione e la tutela della dignità e riservatezza del lavoratore.
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