Telelavoro transfrontaliero con nuove regole per la contribuzione
Pubblicato il 15 gennaio 2024
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Fiscalità e contribuzione per il telelavoro transfrontaliero abituale.
Per la fiscalità, meno recenti notizie di cronaca ci portano indietro si qualche mese, precisamente al 28 novembre 2023, quando è stato siglato l’Accordo tra Italia e Svizzera che consente ai frontalieri dei Comuni di confine, dal 1° gennaio 2024, di svolgere l’attività lavorativa in telelavoro (smart working) presso il proprio domicilio fino al 25% del tempo lavorativo concordato senza che ciò comporti alcuna modifica allo status di lavoratore frontaliere ai sensi dell’Accordo del 2020.
Sotto il profilo della contribuzione, più recenti notizie di cronaca ci restituiscono una importantissima novità: l’adesione dell’Italia all’accordo quadro e multilaterale “Framework Agreement on the application of Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework”, in vigore, per il nostro Paese, dal 1° gennaio 2024.
A darne conto è l’ANPAL con nota del 12 gennaio 2014 che chiosa: “L’adesione dell’Italia porterà effetti potenzialmente positivi sia per i lavoratori - soprattutto quelli frontalieri - sia per le imprese coinvolte.”.
Per quali motivi? Cosa prevede l’Accordo siglato il 28 dicembre 2023?
Ma andiamo con ordine e partiamo, per un necessario inquadramento della questione, dalle disposizioni comunitarie ordinariamente applicabili in tema di sicurezza sociale per i lavoratori subordinati che svolgono abitualmente attività lavorativa in più Stati membri o nell'UE, nel SEE e in Svizzera.
Lavoro transfrontaliero: legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale
E' bene innanzitutto ricordare che le regole ordinarie che permettono di determinare la legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale per il lavoro transfrontaliero sono:
- il regolamento di base (CE) n. 883/2004 (e ancora, attualmente, anche il regolamento (CEE) n. 1408/71) che stabilisce fissa i principi della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale per la libera circolazione dei lavoratori all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera;
- Il regolamento di esecuzione (CE) N. 987/2009 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.
Viene in particolare sancito il cd. principio di esclusività (articolo 11, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 883/2004) in base al quale un lavoratore può essere soggetto al sistema di sicurezza sociale di un solo Stato membro alla volta.
Viene inoltre definito lavoratore transfrontaliero la persona che lavora in uno Stato dell’Ue e che risiede in un altro Stato membro nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
Per individuare lo Stato competente in materia di sicurezza sociale, si stabilisce che, di regola, si debba aver riguardo allo Stato di occupazione (lex loci laboris)
A tale regola generale si deroga in alcuni specifici casi tra cui quello del lavoratore che lavora contemporaneamente in più Stati membri (articolo 13, regolamento (CE) n. 883/2004 e articolo 14, paragrafo 2) regolamento (CEE) n. 1408/71).
Cosa prevede in questo caso la legislazione UE ordinaria per il lavoratore subordinato? Vediamolo in sintesi
Persona che esercita un’attività subordinata in due o più Stati membri (*) |
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Articolo 13, paragrafo 1) regolamento (CE) n. 883/2004
Stato di residenza se la persona vi esercita una parte sostanziale della sua attività o se lavora presso più datori di lavoro aventi la propria sede in diversi Stati membri dell’UE
Stato del datore di lavoro, se la persona non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato di residenza
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Articolo 14, paragrafo 8, regolamento (CE) n. 987/2009
Per persona che «esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri» si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività distinte in due o più Stati membri.
Una parte inferiore al 25% dell’orario di lavoro e/o della retribuzione indica che non si tratta di un’attività sostanziale |
(*) Ad esempio: due o più attività a tempo parziale; personale che viaggia o naviga del trasporto internazionale; telelavoro in alternanza
NOTA BENE: Va ricordato che per «parte sostanziale di un’attività subordinata» esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.
A chi e quando si applica il nuovo accordo quadro
Il 28 dicembre 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha sottoscritto il Framework Agreement on the application of Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework per l’Italia.
A tale accordo (che, si ricorda, per l’Italia è in vigore solo dal 1° gennaio 2024), hanno già aderito altri 19 Stati membri (Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Paesi Bassi, Slovenia, Slovacchia con diverse decorrenze).
L’Accordo si applica a condizione che la residenza del telelavoratore e la sede legale o il luogo di attività dell'impresa o del datore di lavoro si trovino in uno Stato firmatario.
L’accordo è concluso per un periodo di 5 anni ed è automaticamente prorogato ogni volta per altri 5 anni.
Cosa prevede
Oggetto dell’accordo in parola è la disciplina del telelavoro transfrontaliero abituale.
Tale attività deve svolgersi tramite infrastrutture tecnologiche che consentano al lavoratore subordinato di rimanere in contatto con il datore di lavoro o l’ambiente di lavoro dell’azienda ed è effettuata in uno Stato membro o in Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali del datore di lavoro o la sede di attività.
Per espressa previsione, fatta salva la possibilità di concludere un accordo individuale sulla base delle sue disposizioni, l’accordo quadro non si applica alle persone che esercitano abitualmente un'attività diversa dal telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza e/o esercitano abitualmente un'attività in uno Stato non firmatario e/o sono lavoratori autonomi.
Andando alla legislazione applicabile, si prevede che, su richiesta, il soggetto che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero e a cui si applica l’accordo secondo quanto prima visto è soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro o sede di attività, purché il telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza sia inferiore al 50% del tempo di lavoro totale.
Più nel dettaglio, la richiesta di assoggettamento del lavoratore alla legislazione previdenziale dello Stato della sede legale o della sede di attività del datore di lavoro può essere presentata se:
- lo Stato di residenza del lavoratore è diverso dallo Stato in cui ha sede legale o sede di attività il datore di lavoro,
- il telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza è inferiore al 50% dell'orario di lavoro totale,
- la richiesta è effettuata con il consenso del datore di lavoro e del lavoratore.
Documento portatile A1
Da ultimo si ricorda che la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al lavoratore che, per motivi di lavoro, si sposta in uno o più Stati dell’UE si certifica con il documento portatile A1.
Tale documento è rilasciato dall’istituzione previdenziale del paese di cui si applica la legislazione.
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