Telefisco trova i chiarimenti ufficiali
Pubblicato il 14 febbraio 2006
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Un documento di prassi agenziale, la circolare n. 6 emanata ieri dall'Amministrazione delle finanze, contiene le risposte da essa fornite durante Telefisco 2006, convegno che si è svolto lo scorso 31 gennaio. I temi sono: la programmazione fiscale concordata prevista dalla Finanziaria 2006, rispetto alla quale s'è chiarito che per accedervi gli atti impositivi degli anni 2003/2004 devono essere chiusi con concordato a regime; la responsabilità solidale Iva di cui all'articolo 60-bis del Dpr n. 633/72 per l'acquisto di autovetture, telefonini, computers, animali della specie bovina, il cui regime s'è chiarito trovare applicazione per le sole operazioni effettuate dal 31 dicembre 2005 (giorno di pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" del decreto ministeriale 22.12.2005); gli immobili "patrimoniali" (articolo 90 del Tuir), per i quali viene confermato risultare indeducibili tutti i componenti negativi ad essi relativi, compresi gli interessi passivi di funzionamento e finanziamento; le vendite immobiliari, la cui imposta sostitutiva Irpef del 12,5% sulle plusvalenze può essere applicata anche da uno solo dei comproprietari; il dividend washing, rispetto al quale si conferma che la sterilizzazione delle minusvalenze nei limiti della quota non imponibile dei dividendi percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo riguardi unicamente i dividendi incassati dal soggetto che consegue le minusvalenze.
Altri chiarimenti del Fisco nella circolare n. 6 riguardano la possibilità di rettifica in dichiarazione integrativa della mancata segnalazione delle deduzioni extra contabili nel quadro "EC", l'obbligo di documentare le forniture di carburante con fattura, in luogo della scheda carburante, per gli autotrasportatori di cose conto terzi (non di cose in conto proprio) ed altre risposte che danno carattere di ufficialità a quelle già fornite dal quotidiano dopo Telefisco 2006.
Un'ulteriore precisazione spesa dalla circolare n. 6 interessa il contratto di leasing-appalto, la cui durata minima, ex articolo 5-ter del dl fiscale 203/05, collegato alla Finanziaria 2006, deve pareggiare la metà del periodo di ammortamento ai fini della deducibilità dei canoni e può decorrere dalla data di stipula o dalla data di consegna del bene.
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