Tax credit pubblicità 2019, modalità di invio e sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva
Pubblicato il 11 gennaio 2020
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Dopo la fase di prenotazione del bonus pubblicità relativo al 2019, gli interessati devono inviare ora al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria una comunicazione contenente i dati sugli investimenti già realizzati o da realizzarsi nel 2019.
Si tratta della cosiddetta dichiarazione sostitutiva, che attesta che gli investimenti pubblicitari incrementali sono stati effettivamente realizzati lo scorso anno.
Tax credit pubblicità 2019, entro il 31 gennaio la dichiarazione sostitutiva
C’è tempo fino al 31 gennaio 2020.
Entro fine mese, infatti, le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno “prenotato” il Tax credit pubblicità devono presentare la dichiarazione sostitutiva degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2019 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
La procedura è solo telematica e serve per confermare oppure rettificare, solamente in negativo, la prenotazione che è stata effettuata entro il mese di ottobre 2019.
La presentazione della dichiarazione sostitutiva è fondamentale per la fruizione del bonus: in assenza, infatti, si decade dal beneficio del credito d’imposta pubblicità.
Dichiarazione sostitutiva sugli investimenti, FAQ su modalità di invio e sottoscrizione
Indicazioni sulle modalità di invio e sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva da inviarsi direttamente oppure tramite intermediario sono state rese dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria nelle FAQ aggiornate al mese di ottobre 2019.
Circa la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, si specifica che le modalità sono differenti a seconda che quest'ultima venga presentata direttamente dal soggetto beneficiario oppure da un intermediario.
Se la comunicazione telematica, inerente alla comunicazione per l’accesso e alla dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, è presentata direttamente dal richiedente l'agevolazione (soggetto beneficiario), la firma si considera apposta con l’inserimento delle proprie credenziali di accesso all'area riservata dell’Agenzia, e non è prevista l’allegazione di alcun documento di identità.
Se, invece, la comunicazione telematica è presentata tramite intermediario, il richiedente l'agevolazione compila il modello, lo sottoscrive con firma autografa o con una delle firme elettroniche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, e lo consegna, con una copia del documento di identità, all'intermediario, che dovrà conservarli. Anche in questo caso non è prevista l’allegazione del documento di identità alla comunicazione telematica.
Inoltre, specifica il Dipartimento che la sezione "impegno alla presentazione telematica" è predisposta a garanzia del cliente che affida l’incarico per la trasmissione del modello.
La presentazione della comunicazione telematica è effettuata dall'intermediario esclusivamente attraverso le funzionalità di accesso mediante i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dall'attestazione rilasciata dai servizi telematici.
Infine, per l’invio delle comunicazioni telematiche da parte di un intermediario è richiesta una specifica abilitazione a Entratel, in presenza dei necessari requisiti, in quanto l’abilitazione a Fisconline non consente di operare in qualità di intermediario.
- edotto.com – Edicola dell’8 gennaio 2020 - Credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali. Dichiarazione sostitutiva – Pichirallo
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