Tax credit ZES Unica Mezzogiorno, percentuale fruibile e codici tributo. Richiesta soglia minima

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Tax credit ZES Unica Mezzogiorno, percentuale fruibile e codici tributo. Richiesta soglia minima

L'articolo 16 del decreto legge n. 124 del 19 settembre 2023, convertito in legge il 13 novembre 2023, stabilisce un credito d'imposta per le imprese che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive nella Zona Economica Speciale (ZES) unica. Questo credito è valido per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024.

Le specifiche su come le imprese possono comunicare la richiesta di questo credito d'imposta sono state delineate l'11 giugno 2024 dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Tale provvedimento, infatti, ha approvato il modello di comunicazione e le modalità di invio delle istanze per accedere al bonus in oggetto.

Inoltre, è stato anche specificato che il credito d'imposta effettivamente fruibile sarà determinato in base alle risorse disponibili e all'ammontare totale dei crediti richiesti.

NOTA BENE: Da giugno a luglio 2024, le comunicazioni valide hanno mostrato una richiesta complessiva di credito d'imposta di circa 9,45 miliardi di euro, a fronte di un limite di spesa disponibile di 1,67 miliardi di euro. Pertanto, è stato annunciato che il credito d'imposta che ciascun beneficiario potrà effettivamente utilizzare è pari al 17,6668% dell'importo richiesto.

Credito d’imposta ZES, fissata la percentuale spettante

Con il provvedimento n. 305765/2024, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in data 22 luglio 2024, è stata ufficializzata la percentuale del credito d’imposta per investimenti nella Zes unica, effettivamente fruibile da ciascun beneficiario.

Nel documento di prassi si legge che la percentuale del credito d'imposta, stabilita dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024, è fissata al 17,6668%.

NOTA BENE: Il massimo del credito d'imposta che ciascun beneficiario può ottenere è calcolato moltiplicando l'ammontare del credito risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata per questa percentuale, arrotondando il risultato all'euro più vicino.

Inoltre, i beneficiari possono verificare il credito d'imposta fruibile attraverso il loro cassetto fiscale sul sito dell'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo del credito d'imposta è regolato da specifiche disposizioni e può essere impiegato per compensazioni secondo la normativa vigente.

Meccanismo del tax credit nelle ZES del Mezzogiorno: Commercialisti sollecitano interventi

All’indomani della pubblicazione del provvedimento agenziale che ha fissato al 17,6668% la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio al 15 novembre 2024, specificamente per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive situate nella ZES unica, una precisa richiesta è stata sollevata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il problema alzato dai commercialisti italiani riguarda la necessità di rivedere il meccanismo di assegnazione delle risorse per il credito d'imposta destinato alle imprese che investono nelle ZES del Mezzogiorno. Il meccanismo attuale determina una riduzione significativa del credito d'imposta effettivo rispetto a quello teorico spettante, con percentuali che vanno dal 2,65% al 10,60% a seconda della dimensione dell'impresa e della regione in cui si trova.

I commercialisti evidenziano due principali questioni:

  1. chiedono l'introduzione di una soglia minima per il credito d'imposta effettivo, al di sotto della quale non si dovrebbe scendere, per garantire che le imprese possano beneficiare in modo equo e sufficiente del credito d'imposta;
  2. sottolineano la necessità di aumentare le risorse destinate a questo incentivo, dato che l'importo attualmente disponibile di 1.670 milioni di euro è stato giudicato insufficiente per soddisfare tutte le richieste, limitando così la portata e l'efficacia del credito d'imposta.

Le implicazioni di questa situazione sono notevoli: le imprese che hanno pianificato investimenti contando sul sostegno del credito d'imposta si trovano a dover rivedere i loro piani finanziari a causa della ridotta disponibilità del credito effettivo. Questo scenario non solo compromette la crescita e lo sviluppo delle imprese ma rallenta anche il progresso economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno.

Pertanto, i commercialisti sollecitano un intervento urgente per modificare questo meccanismo in modo da sostenere più efficacemente le imprese che investono in queste aree cruciali per l'economia del Paese.

Codici Tributo per compensazione e decadenza

Sempre con riferimento al credito d'imposta per le imprese che investono nelle Zes del Mezzogiorno, con due risoluzioni datate sempre 22 luglio 2024, le nn. 38 e 39, sono stati istituiti i codici tributo per:

  • il versamento delle somme dovute a seguito della decadenza dalle agevolazioni fiscali per le imprese che iniziano nuove attività economiche nelle Zone Economiche Speciali (risoluzione n. 38/E/2024).
  • l’utilizzo del credito d’imposta relativo agli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica), come specificato nell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (risoluzione n. 39/E/2024).

Vediamo nel dettaglio quali sono i codici tributo istituiti e gestibili tramite il modello F24.

Nella risoluzione n. 38/E si evidenzia che la Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, specificatamente nei commi da 173 a 176, stabilisce agevolazioni fiscali per le imprese che avviano nuove attività economiche nelle Zone Economiche Speciali (ZES) entro il 31 dicembre 2023. Queste agevolazioni includono una riduzione del 50% dell'imposta sul reddito derivante dalle attività svolte all'interno delle ZES. Tuttavia, la Legge prevede anche le condizioni di decadenza da queste agevolazioni e l'obbligo di restituire i benefici fiscali già percepiti.

In caso di decadenza, per il versamento delle somme dovute a recupero dell'imposta, precedentemente versata in misura ridotta, è stato istituito il seguente codice tributo:

  • “2022” denominato “Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES - Soggetto consolidato o trasparente – art. 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

Questo codice è utilizzato nel modello F24, sezione “Erario”, indicando l'anno di decadenza dall'agevolazione.

Inoltre, i codici tributo 8918 e 1990 restano utilizzabili per il versamento di sanzioni e interessi in caso di ravvedimento operoso, come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472.

La risoluzione n. 39/E, invece ricorda che l'articolo 16 del Decreto legge del 19 settembre 2023, n. 124, introduce un credito d'imposta per le imprese che investono in beni strumentali destinati alle strutture produttive nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica). Le modalità e i criteri per accedere e fruire di questo credito sono stati definiti in un decreto del 17 maggio 2024.

Il credito d'imposta può essere utilizzato solo in compensazione, e la presentazione del modello F24 deve avvenire esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Per facilitare l'uso di questo credito in compensazione, è stato istituito il codice tributo:

  • “7034” denominato “credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”.

Questo codice deve essere inserito nel modello F24, nella sezione “Erario”, specificando l'anno di sostenimento dei costi come anno di riferimento. L'Agenzia delle entrate verifica che l'importo del credito utilizzato non superi l'ammontare massimo consentito basandosi sulle comunicazioni ricevute.

NOTA BENE: Ciascun beneficiario può consultare l'ammontare del bonus fruibile attraverso il proprio cassetto fiscale sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

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