Tax credit pubblicità, in arrivo il decreto attuativo
Pubblicato il 11 giugno 2018
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Pronta la disciplina attuativa del credito di imposta relativo agli investimenti pubblicitari, cosiddetto bonus pubblicità.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha fatto sapere, con proprio comunicato, che il provvedimento con il regolamento di attuazione è stato firmato il 16 maggio 2018 e che attualmente è in corso di registrazione presso la Corte dei conti, per poi essere pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”.
Normativa
Si tratta della misura agevolativa prevista dall‘articolo 57-bis del Decreto legge n. 50/2017, modificata dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio (DL 148/2017), che lo ha esteso agli investimenti sulle testate online e delle imprese del terzo settore.
Con il primo decreto, infatti, è stata introdotta una importante agevolazione di natura fiscale, nella forma del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche online) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
Con il secondo provvedimento, invece, è stato definito lo stanziamento delle risorse finalizzate a questa misura; per il 2018 sono dedicati 62,5 milioni di euro, di cui:
- 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018);
- 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.
La legge, poi, ha demandato ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state definite con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate.
Nei suoi contenuti definitivi il Regolamento presenta alcune novità rispetto alla versione pubblicata in precedenza.
Soggetti beneficiari del tax credit pubblicità
Possono beneficiare del credito d’imposta per il sostegno agli investimenti pubblicitari incrementali rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (ne sono quindi esclude le nuove imprese che hanno aperto in corso d’anno);
-
tutte le imprese e i lavoratori autonomi (indipendentemente da natura giuridica, dimensioni aziendali, regime contabile);
-
gli enti non commerciali.
L’investimento deve risultare incrementale: ossia gli investimenti in campagne pubblicitarie devono avere un valore complessivo che superi di almeno l’1% quelli realizzati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
In tutti i casi, è necessaria l’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a, regola numero 5, della Legge 249/1997, oppure al Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 47/1948.
Misura dell’agevolazione fiscale
Il credito d’imposta è pari:
-
al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati;
-
elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.
In sede di prima applicazione, anche alle microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative sarà provvisoriamente riconosciuto il beneficio nella misura standard del 75 per cento, in attesa che la Commissione Europea si pronunci sulla compatibilità di tale profilo di maggior favore con le normative europee sugli aiuti di Stato. Le risorse corrispondenti alle concessioni nella misura del 90 per cento saranno ovviamente accantonate per essere poi effettivamente destinate successivamente all’approvazione della Commissione.
Ripartizione percentuale
Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
In caso di ripartizione percentuale, scattano due limiti individuali:
-
nessun contributo può superare il 5 per cento del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali;
-
ed il 2 per cento delle risorse annue sono destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali.
Per l’anno 2018, i due tetti ammontano, rispettivamente, a 1.500.000 euro per gli investimenti sulla stampa e a 250.000 euro per quelli sulle emittenti radiofoniche e televisive.
Investimenti ammissibili al bonus pubblicità
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche online, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con il rispetto della stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente. Pertanto, il riferimento è l’analogo periodo del 2016 e, quindi, non viene riconosciuto alcun bonus pubblicità se non c’è una base storica su cui misurare l’incremento minimo dell’1%.
L’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda, tuttavia, i soli investimenti effettuati sulla stampa, anche online.
Limiti e utilizzo del credito d’imposta
Per ottenere il riconoscimento del credito d’imposta, il sostenimento delle spese deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità ovvero dai revisori legali.
Se il credito d’imposta richiesto è superiore a 150mila euro, sarà altresì necessario un accertamento preventivo di regolarità presso la Banca dati nazionale antimafia del ministero dell’Interno.
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.
Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.
Domanda di ammissione
Gli interessati al beneficio fiscale devono presentare una specifica istanza telematica (“prenotazione”), nel corso di una “finestra temporale” di trenta giorni, utilizzando un’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate ed uno specifico modello, definiti nell’ambito dell’Accordo di collaborazione siglato il 5 giugno 2018 con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
La domanda si presenta tutti gli anni nel mese di marzo ed, entro la fine di aprile, il Ministero dell’Editoria pubblica l’elenco dei soggetti richiedenti con la ripartizione delle risorse.
Per l’anno in corso, la finestra per la prenotazione si apre, per trenta giorni, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Per ogni ulteriore informazione sull’agevolazione fiscale si possono richiedere chiarimenti, inviando una mail al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, all’indirizzo di posta elettronica: . segreteriacapodie@governo.it
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