Tax credit produzione esecutiva opere straniere: sessione ricognitiva

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Tax credit produzione esecutiva opere straniere: sessione ricognitiva

Il ministero della Cultura, direzione generale Cinema e Audiovisivo, comunica che dal 10 gennaio 2023, ore 10.00, è possibile presentare, attraverso la piattaforma DGCOL (doc.cultura.gov.it), a fini ricognitivi le domande di credito d’imposta relative alla produzione esecutiva di opere straniere (TCPI).

L’apertura ha meri fini ricognitivi in quanto si è in attesa del perfezionamento del decreto del ministero della Cultura, di concerto con il Mef, del 2 aprile 2021, che detta le disposizioni applicative dei crediti d’imposta dedicati al settore cinematografico e audiovisivo previsti dagli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge n. 220/2016.

Ne dà notizia lo stesso ministero della Cultura, direzione generale Cinema e Audiovisivo, con avviso del 10 gennaio 2023.

Tax credit produzione esecutiva di opere straniere

Le domande relative al detto credito d’imposta possono riguardare:

  • opere già realizzate in tutto o in parte;
  • opere per le quali, entro i successivi 90 giorni dalla data della domanda, siano avviate almeno due settimane di lavorazione o, in alternativa, almeno il 25 per cento delle giornate di lavorazione.

Per tale sessione, specifica la nota, non è applicabile la norma che dispone il riconoscimento dei crediti nei limiti massimi complessivi indicati dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo; infatti, eventuali scostamenti di spesa saranno compensati con variazioni del Fondo, da applicare su future annualità.

Rientrano nel calcolo del credito d’imposta nel limite massimo dell’80% del costo complessivo di produzione dell’opera, le spese sostenute:

  • per l’acquisto di beni e servizi da persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia;
  • per l’acquisto di beni e servizi nel territorio da imprese con sede legale e domicilio fiscale nel territorio o soggette a tassazione in Italia, nonché, a condizioni di reciprocità, da imprese con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio economico europeo, che abbiano una filiale, agenzia o succursale stabilita nel nostro Paese, dove svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
  • nei confronti di persone fisiche fiscalmente non residenti in Italia ma soggette a tassazione in Italia in relazione allo specifico reddito generato della predetta spesa.

Le domande inoltrate ai sensi dell’avviso, si precisa, non rappresentano titolo per il riconoscimento dell’agevolazione; a tale fine occorre il perfezionamento delle ulteriori modifiche al decreto del 2 aprile 2021, attualmente in attesa di registrazione.

NOTA BENE: Per la compilazione delle domande preventive e definitive del tax credit sarà pubblicato, nella pagina DGCOL dedicata ai manuali d’uso, un apposito vademecum.

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