Tax credit energia maturati nel 2022, compensabili anche con attività cessata

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Tax credit energia maturati nel 2022, compensabili anche con attività cessata

Possono essere ancora utilizzati in compensazione i crediti d'imposta energetici concessi alle imprese nel periodo luglio–dicembre 2022, anche in caso di cessazione della ditta individuale?

Al quesito risponde l’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 396/2023, analizzando il caso di un imprenditore individuale, con attività cessata il 31 dicembre 2022, che riferisce di avere maturato nel periodo d'imposta 2022 una serie di crediti d’imposta introdotti da diversi decreti legge appositamente approvati per limitare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas sulla produzione e sul carovita.

L’impresa che ha maturato nel terzo e quarto trimestre 2022, ma non utilizzato, crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica per le imprese “non energivore, chiede se dopo aver comunicato entro il 16 marzo 2023 i crediti spettanti, può operare la compensazione nei primi mesi del corrente anno, nonostante l’attività aziendale sia cessata.

Bonus imprese non energivore, compensazione in F24 anche dopo la cessazione della partita Iva

Nella risposta ad interpello n. 396 del 27 luglio 2023, l’Agenzia delle entrate risponde favorevolmente all’istante ricordando come la normativa emergenziale per far fronte al caro energia dovuto all’impennata dei prezzi delle materie prime, ha previsto che i crediti d’imposta maturati nel secondo e terzo trimestre 2022 siano utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 30 settembre 2023.

NOTA BENE: Tutto ciò, previo invio all’Agenzia delle Entrate di un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 e non ancora utilizzato, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito. Tale comunicazione doveva avvenire entro lo scorso 16 marzo.

Inoltre, la normativa dispone che il beneficiario del tax credit ha anche il diritto di cedere detto credito energetico esclusivamente per “l'intero importo”.

ATTENZIONE: Quest'ultima scelta, oltre ad essere alternativa alla possibilità di usufruire del credito in compensazione (il credito va ceduto per l'intero importo), impone al cessionario gli stessi limiti temporali di utilizzo riconosciuti al cedente.

Con riferimento al quesito sollevato, specifica l’Agenzia che, ferma restando la scadenza del 30 settembre 2023, è possibile utilizzare in compensazione i crediti d’imposta maturati anche a seguito della cessazione dell’attività d’impresa a due condizioni:

  • il credito deve essere maturato quando l’impresa era attiva;
  • i debiti fiscali e contributivi devono essere relativi all’azienda.

Pertanto, conclude la risposta ad interpello, che il credito d’imposta maturato nel periodo in cui l’impresa era attiva, può essere compensato in F24 anche dopo la cessazione della partita Iva, ma solo per il pagamento di debiti fiscali e contributivi dell’impresa ora cessata (IVA, contributi INPS, ritenute IRPEF dei dipendenti) e non anche per quelli riguardanti la sfera privata dell’imprenditore.

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