Tax Credit Cinema, al via la sessione 2021

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Tax Credit Cinema, al via la sessione 2021

Pubblicato dal Ministero della Cultura il decreto direttoriale 19 aprile 2021, recante alcune disposizioni applicative in merito alla presentazione delle richieste di credito d’imposta per il cinema, relative alla sessione 2021.

Nello specifico, il provvedimento del Direttore generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura dà il via libera a diverse linee di intervento, previste dall’articolo 15 della Legge n. 220/2016 e destinate alle imprese del settore per il 2021.

Il beneficio fiscale spetta per diverse tipologie di iniziative, individuate dai seguenti codici:

  • codice settore TCSF2, per lo sviluppo di opere audiovisive;

  • codice settore TCPF2, per la produzione cinematografica;

  • codice settore TCAVTV2, per la produzione di opere Tv;

  • codice settore TCAVW2, per la produzione di opere web;

  • codice settore TCORF2, per la produzione di opere di ricerca e formazione;

  • codice settore TCVC2, per la produzione di videoclip.

Tax Credit Cinema, calendario 2021

All’articolo 2 del decreto viene indicato il calendario per la presentazione delle richieste d’accesso ai suddetti crediti d’imposta.

Vengono individuate due finestre:

  1. a partire dalle ore 10.00 del 22 aprile 2021: richieste definitive di sviluppo di opere cinematografiche e audiovisive e per quelle preventive per la produzione cinematografica e audiovisiva di opere (inclusi i videoclip e le opere di ricerca e formazione) completate o che hanno effettuato almeno quattro settimane di ripresa (ovvero il 50% delle giornate di ripresa o, per le opere di animazione, di lavorazione) entro la data dell’invio della domanda.

  2. a partire dalle ore 10.00 del 26 aprile 2021: richieste preventive per la produzione cinematografica e audiovisiva di opere (inclusi i videoclip e le opere di ricerca e formazione) che non hanno effettuato almeno quattro settimane di ripresa (ovvero il 50% delle giornate di ripresa o, per le opere di animazione, di lavorazione) entro la data dell’invio della domanda e che avviano le attività sopra indicate entro 60 giorni dall’invio della richiesta preventiva.

Con esclusivo riferimento alle richieste per la produzione di opere cinematografiche e tv/web completate o che hanno effettuato almeno quattro settimane di ripresa (ovvero il 50% delle giornate di ripresa o, per le opere di animazione, di lavorazione) entro la data dell’invio della domanda (possibile dal 22 aprile 2021), la documentazione prevista deve essere presentata, a pena inammissibilità, contestualmente all’invio della domanda stessa.

Le domande consuntive relative alle nuove preventive inviate (codici domande: TCPF2, TCAVTV2, TCAVW2, TCORF2, TCVC2) saranno disponibili su piattaforma DGCOL a partire dal giorno 3/05/2021;

Prima di inviare le domande di credito d’imposta, è necessario verificare ed eventualmente aggiornare la data di inizio riprese, il numero delle giornate totali di riprese e il piano di lavorazione presenti nell’anagrafica opera, all’interno della piattaforma DGCOL.

Tax Credit Cinema, aliquota maggiorata

Le richieste di accesso all’aliquota maggiorata, per le opere che hanno già presentato la richiesta preventiva nelle precedenti sessioni e per le quali siano state effettuate almeno due settimane di riprese, ovvero il 25% delle giornate di lavorazione, nel periodo successivo al 23 febbraio 2020, potranno essere presentate direttamente in fase di invio della richiesta consuntiva, corredate dalla seguente documentazione a supporto:

  • modello Unilav, riguardante il collocamento dei lavoratori dello spettacolo;

  • certificato di agibilità, se la normativa li prevede rispetto allo specifico caso;

  • in caso contrario, dalla polizza assicurativa del materiale e del personale impiegato ovvero dalla polizza infortuni e dalla polizza mezzi tecnici, nella quale deve essere evidenziato lo svolgimento di due settimane di riprese, ovvero del 25% delle giornate di lavorazione.

Circa l’aliquota maggiorata, il decreto precisa che, al verificarsi delle condizioni normativamente previste, è in ogni caso riconosciuta, a patto che le giornate minime di lavorazione, effettuate nel periodo successivo al 23 febbraio 2020, non siano state realizzate in modo artificioso e strumentale, al di fuori di un ragionevole e coerente piano di lavorazione, all’unico scopo di accedere all’aliquota maggiorata.

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