Tassonomia attività ecosostenibili, Assonime sul Regolamento UE

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Tassonomia attività ecosostenibili, Assonime sul Regolamento UE

Pubblicata la prima circolare del nuovo anno di Assonime, che illustra il contenuto generale del Regolamento Tassonomia sulle attività ecosostenibili e analizza gli obblighi informativi che gravano sulle imprese non finanziarie tenute a rendere la dichiarazione non finanziaria (DNF).

Regolamento Tassonomia sulle attività ecosostenibili, cos’è

Il Regolamento europeo sulla Tassonomia delle attività ecosostenibili è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 22 giugno 2020 ed è entrato in vigore il 12 luglio 2020 (Regolamento 2020/852).

Definisce le basi per la Tassonomia dell'UE stabilendo 4 condizioni generali che un'attività economica deve soddisfare per poter qualificarsi come ecosostenibile.

Un’attività economica può considerarsi ecosostenibile partendo dall’individuazione di sei obiettivi ambientali, quali:

  1. mitigazione del cambiamento climatico;

  2. adattamento ai cambiamenti climatici;

  3. uso sostenibile e la protezione dell'acqua e delle risorse marine;

  4. transizione verso un'economia circolare;

  5. prevenzione e controllo dell'inquinamento;

  6. tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Possono essere necessari mezzi diversi affinché un'attività dia un contributo sostanziale a ciascun obiettivo.

La Tassonomia Ue presenta tre aree applicative:

  • le misure adottate dagli Stati membri o dall’UE con riferimento agli investimenti ecosostenibili;

  • gli obblighi informativi in capo ai partecipanti ai mercati finanziari;

  • gli obblighi informativi per le imprese soggette all’obbligo di redigere una dichiarazione non finanziaria.

Ai sensi del Regolamento sulla tassonomia, la Commissione UE doveva elaborare l'elenco effettivo delle attività sostenibili dal punto di vista ambientale definendo criteri di vaglio tecnico per ciascun obiettivo ambientale mediante atti delegati.

Un primo atto delegato sulle attività sostenibili per gli obiettivi di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici è stato approvato in linea di principio il 21 aprile 2021 e adottato formalmente il 4 giugno 2021 per l'esame da parte dei colegislatori. Un secondo atto delegato per i restanti obiettivi sarà pubblicato nel 2022.

L’Atto clima del 2021 definisce quando un’attività si può considerare “ecosostenibile” e la classificazione delle attività economiche segue i codici Nace (codici Ateco in Italia).

Regolamento Tassonomia, obblighi informativi delle imprese

Negli ultimi anni si è assistito a fenomeni di “greenwashing”: alcuni soggetti hanno presentato attività come sostenibili quando in realtà non lo erano.

Al fine di limitare tale rischio, l’Unione Europea è intervenuta con il Regolamento in oggetto proprio per incentivare i diversi soggetti a orientarsi verso investimenti davvero sostenibili.

Ad esempio, la Tassonomia ha l’obiettivo di identificare le caratteristiche che devono possedere i prodotti finanziari e le obbligazioni societarie per essere considerate ecosostenibili.

In base all’articolo 8 del Regolamento Tassonomia, infatti, le imprese soggette all’obbligo di pubblicare la DNF devono includere in tale documento anche informazioni su come e in che misura le attività dell’impresa sono associate ad attività economiche ecosostenibili.

Le imprese tenute al suddetto obbligo sono: le società quotate, gli istituti bancari e le imprese assicurative.

Sono responsabili della produzione di tali informazioni tutti gli amministratori.

Controlli sull’ecosostenibilità delle imprese

Per quanto riguarda i controlli, questi sono affidati:

  • ai revisori e tali verifiche non dovrebbero applicarsi alla conformità;

  • al collegio sindacale in un’ottica di valutazione dei rischi e di adeguatezza dei metodi e delle procedure.

La valutazione dell’ecosostenibilità dell’attività economica passa attraverso il seguente processo:

  • verifica che l’attività sia ammissibile o “eligible”, deve cioè rientrare nell’elenco delle attività incluse nell’atto delegato o contribuire al raggiungimento di uno degli obiettivi climatici, o essere classificabile come attività abilitante o di transizione;

  • verifica che rispetti il vaglio tecnico previsto per le singole attività perché possa contribuire in modo sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo climatico senza arrecare un danno significativo agli altri obiettivi ambientali;

  • verifica dell’adozione delle misure minime di salvaguardia sociale nello svolgimento dell’attività.

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