Tasso INAIL e assegno di incollocabilità 2020, importi rivalutati
Pubblicato il 10 dicembre 2020
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Si alza sensibilmente l’importo dell’assegno di incollocabilità 2020. Infatti, la rivalutazione dell’importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2020, è pari a 263,37 euro. Si ricorda che esso è rivalutato annualmente dall’INAIL: rispetto allo scorso anno, infatti, si è verificato un incremento di 1,31 euro (nel 2019 l’importo era di 262,06 euro).
A renderlo noto è il D.M. n. 68 dell’11 giugno 2020, pubblicato il 4 dicembre 2020 sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione “Pubblicità legale”.
Assegno di incollocabilità 2020, cos’è e chi può farne richiesta?
L’assegno di incollocabilità è una prestazione di tipo economico che viene riconosciuta a tutti quei soggetti invalidi, titolari di una rendita INAIL, che hanno subito un infortunio o una malattia professionale, e che si trovino nell’impossibilità di fruire della legge sull’assunzione obbligatoria (L. n. 68/1999).
Esso è rivolto esclusivamente ai soggetti disabili che non abbiano superato il 65esimo anno di età. Inoltre, è necessario che il disabile manifesti:
- un’inabilità non inferiore al 34%, la quale deve essere riconosciuta direttamente dall’INAIL secondo le tabelle allegate al Dpr. n. 1124/1965. Tale percentuale di inabilità vale per gli infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
- un grado di menomazione dell’integrità psicofisica-danno biologico superiore al 20%. La percentuale di inabilità vale per le denunce verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2007. Mentre le patologie che danno luogo all’assegno sono le tabelle allegate all’art. 13, del D.Lgs. n. 38/2000.
Tasso INAIL 2020, importi rivalutati
Con il decreto del 19 giugno 2020, pubblicato il 4 dicembre 2020 sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione “Pubblicità legale”, sono state rese note le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione relativo all’anno 2020.
Le percentuali di sconto si differenziano in relazione alla dimensione aziendale, a sua volta espressa dal numero di lavoratori-anno del periodo, e vanno da un minimo del 5% di sconto per le aziende con un numero di lavoratori-anno superiore a 200, fino ad un massimo del 28% di sconto per le aziende fino a 10 lavoratori.
In particolare, la riduzione è pari al:
- 28%, fino a 10 lavoratori;
- 18%, da 10,01 fino a 50 lavoratori;
- 10% da 50,1 fino a 200 lavoratori;
- 5%, oltre 200 lavoratori.
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