Tassazione fondi pensione, le novità della Legge Stabilità chiarite dal Fisco
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 16 febbraio 2015
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Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) in materia di tassazione delle forme pensionistiche complementari è l’oggetto della circolare n. 2 del 13 febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate.
Regime fiscale dei fondi pensione
L’Agenzia, nello specifico, si sofferma sul comma 621 dell’articolo 1 della citata Legge che dispone l’aumento dall’11,50% al 20% dell’imposta sostitutiva da applicare sul risultato di gestione delle forme pensionistiche complementari maturato nel periodo di imposta.La Stabilità dispone che in deroga allo Statuto del contribuente, l’aumento si applica sostanzialmente dall'esercizio 2014. L'imposta sostitutiva deve essere versta dai fondi pensione entro il 16 febbraio di ogni anno.
Chiarimenti delle Entrate
Dal punto di vista dell’ambito soggettivo, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’aumento interessa tutte le tipologie di forme di previdenza complementare il cui risultato di gestione è sottoposto ad imposizione ai sensi del Dlgs 252/2005. Tra gli interessati, dunque, i “vecchi fondi pensione” (i fondi pensione in regime di contribuzione o prestazione definita, comprese le forme pensionistiche individuali), ma anche i fondi pensione di natura negoziale destinati ai dipendenti delle Pa.Altre precisazioni riguardano, invece, le modalità operative su come calcolare il risultato di gestione al quale applicare il prelievo sostitutivo. Ai fini della determinazione del risultato della gestione, il valore del patrimonio netto del fondo al termine di ciascun anno deve essere aumentato/diminuito delle somme che nel corso dell’anno hanno decrementato e aumentato il suddetto patrimonio in relazione a vicende che riguardano rapporti con gli iscritti ai fondi stessi.
Il risultato netto è, dunque, pari alla differenza tra il valore del patrimonio registrato nell'ultima giornata di borsa dell'anno e quello registrato al 1° gennaio dello stesso anno, tenuto conto dei suddetti aumenti e decrementi.
Inoltre, si ricorda che i fondi pensione assumono la qualifica di soggetto “lordista”, ossia non scontano alcuna ritenuta alla fonte su interessi, cedole e dividendi, ma tutto confluisce nel risultato di gestione.
Dal momento che i fondi pensione investono anche in titoli pubblici italiani ed esteri, si specifica che nel calcolo della base imponibile dei suddetti fondi si deve tener conto di questo fatto e che i titoli pubblici sono tassati nella misura del 12,50%. Pertanto, per evitare di penalizzare l’investimento in tali titoli, per il tramite di fondi pensione è previsto che i redditi dei titoli pubblici concorrano alla determinazione dell’imponibile nella misura del 62,50%, così da condurre la loro tassazione effettiva al 12,5%.
Anche nel caso degli investimenti indiretti in titoli pubblici tramite Organismi di investimento collettivo del risparmio e contratti di assicurazione la tassazione resta ferma alla percentuale ridotta del 12,50%.
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