Tassazione e plusvalenza. No all’avviso fondato sulla riqualificazione dell'atto di vendita

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La Commissione tributaria provinciale di Ancona, con la sentenza n. 125/1/2013 del 9 maggio 2013, ha accolto il ricorso presentato da un contribuente contro l’avviso di accertamento in rettifica notificatogli in considerazione della vendita di un fabbricato in compravendita di area edificabile, da cui l’agenzia delle Entrate aveva desunto una plusvalenza con conseguente determinazione di maggiore Irpef.

In particolare, l’amministrazione finanziaria aveva giustificato l’atto sull’assunto che oggetto della compravendita non potessero essere considerati i fabbricati, ormai privi di effettivo valore economico, ma diversamente l’area su cui gli stessi insistevano, riqualificata in relazione alla potenzialità edificatoria definita dalla convenzione di Lottizzazione e dal Permesso di costruire rilasciato a favore dell’acquirente.

Ragionamento presuntivo, questo, che secondo la Commissione non era confortato da elementi oggettivi che potessero ricondurre l’operazione conclusa nello schema di tassazione previsto dell’articolo 67 del Tuir.

Ed infatti – si legge nel testo della decisione – la natura del bene compravenduto, edificio o area edificabile, non poteva essere desunta esclusivamente dalla destinazione che il Comune aveva previsto per la zona in cui era sito l’edificio.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore del 19 maggio 2013 – Norme e Tributi, p. 25 - Niente tassa sull'area per chi vende la casa – Silenzi

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